Improcedibile l’autorizzazione paesaggistica su immobile con titolo edilizio irregolare (TAR Sicilia n. 2387 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo paesaggistico impresso a un’area decorre dal momento dell’inserimento della località nell’elenco pubblicato e non dalla successiva adozione del decreto assessoriale di approvazione, quando il procedimento si sia concluso con la pubblicazione. Ne consegue che un immobile edificato in forza di licenza edilizia rilasciata senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza è assistito da un titolo edilizio irregolare, tale da rendere legittima la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa a interventi successivi sul medesimo bene. Il principio tempus regit actum impone di valutare la necessità del parere paesaggistico con riferimento al momento di presentazione dell’istanza di titolo edilizio, dovendosi escludere che il nulla osta dell’Ente Parco, intervenuto in forza di normativa regionale successiva, possa sostituire il parere della Soprintendenza. L’assenza del necessario provvedimento autorizzativo rende irrilevante la questione dell’attuale riparto di competenze tra Ente Parco e Soprintendenza.
Il Fatto
Il ricorrente, divenuto proprietario esclusivo di un fabbricato nel Comune di Trecastagni, presentava alla Soprintendenza la domanda di autorizzazione paesaggistica per interventi di restauro e risanamento conservativo da realizzare tramite SCIA. Sosteneva di avere già ottenuto il nulla osta dell’Ente Parco dell’Etna e riteneva superfluo il provvedimento della Soprintendenza.
La Soprintendenza dichiarava improcedibile la domanda, rilevando che l’edificio principale era stato edificato con titolo abilitativo comunale irregolare, in quanto rilasciato senza autorizzazione paesaggistica dopo l’entrata in vigore del vincolo. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo l’incompetenza della Soprintendenza, il contrasto con i nulla osta dell’Ente Parco e l’impossibilità di pretendere un’autorizzazione riferita a un vincolo non ancora operante al momento del rilascio della licenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Sul momento di decorrenza del vincolo, la sentenza richiama il principio ricavabile dalla pronuncia 13/2017 dell’Adunanza Plenaria: quando il procedimento si conclude con l’approvazione e la pubblicazione del decreto assessoriale, il vincolo paesaggistico decorre sin dal momento dell’inserimento nell’elenco. Nel caso concreto non si trattava di una mera proposta, ma di una vera e propria deliberazione di vincolo dell’intero territorio comunale.
Il Collegio richiama gli art. 2 e 7 della legge n. 1497 del 1939 per affermare che, sin dalla pubblicazione dell’elenco, l’area era assoggettata alle relative prescrizioni. Da ciò deriva che l’immobile, nella sua stessa configurazione progettuale originaria, non era in regola con gli adempimenti procedimentali necessari per il valido rilascio del titolo edilizio, non essendo assistito dal necessario provvedimento autorizzativo della Soprintendenza.
Quanto alla dedotta incompetenza della Soprintendenza, il Tribunale ritiene dirimente il rilievo che l’immobile fu realizzato nel 1974 e interessato da un’istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata il 29 marzo 1986, in date anteriori all’istituzione dell’Ente Parco dell’Etna, avvenuta con il D.P.R.S. n. 37 del 17 marzo 1987. Il nulla osta dell’Ente Parco non può quindi sostituire il parere paesaggistico, essendo sia la l.r. 9 agosto 1988 sia il provvedimento istitutivo successivi al momento di presentazione dell’istanza per il rilascio dei titoli edilizi.
In applicazione del principio tempus regit actum, il Collegio esclude che possa ritenersi sufficiente il nulla osta più recente, rilasciato il 13 ottobre 2023, che ha peraltro trascurato il carattere ostativo degli abusi di tipologia 1, insanabili. Il carattere assorbente della questione rende irrilevante il problema del riparto attuale di competenze tra Ente Parco e Soprintendenza. Il Tribunale ritiene comunque corretta la valutazione della Soprintendenza, che, preso atto dell’assenza del proprio necessario parere sul titolo originario, ha dichiarato improcedibile l’istanza. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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