Piano rifiuti portuali e legittimazione del concessionario: interesse attuale e competenza dell’Autorità (Cons. Stato n. 4133 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione e l’interesse ad impugnare il piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi si valutano con riferimento al momento della proposizione del ricorso. Il concessionario che, a quella data, operi in regime di proroga tecnica sulla base del piano previgente e non sia ancora vincolato dal piano impugnato non è titolare di una lesione concreta e attuale; la sopravvenuta aggiudicazione intervenuta nelle more del giudizio non fa sorgere retroattivamente l’interesse. Nel merito, la disciplina speciale assegna all’Autorità portuale la competenza esclusiva in materia di rifiuti in ambito portuale. Il piano non deve essere redatto in coerenza con il regolamento comunale, né è previsto un coinvolgimento istruttorio dell’ente locale, che viene solo sentito nella fase di elaborazione. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dell’arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza della scelta tecnico-discrezionale.
Il Fatto
L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale impugna la sentenza con cui il TAR Emilia Romagna, sezione seconda, n. 66/2022 ha accolto il ricorso della società concessionaria del servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti solidi prodotti dalle navi presso il porto di Ravenna. La società aveva contestato la delibera regionale di approvazione del nuovo piano di raccolta e gestione dei rifiuti, unitamente al piano elaborato dall’Autorità, nella parte in cui qualificava i rifiuti portuali come “assimilabili agli urbani”, diversamente dal regolamento comunale che li catalogava come rifiuti speciali non pericolosi.
Il TAR respingeva l’eccezione di difetto di legittimazione e accoglieva il ricorso per difetto di istruttoria, rilevando che il piano aveva bypassato l’antinomia con la classificazione comunale senza che gli enti competenti affrontassero il tema. L’Autorità appella deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello. Il primo motivo è fondato. La società, al dicembre 2016, era concessionaria in forza di proroga tecnica fino al 31 dicembre 2016 ed era tenuta, in virtù del contratto del 2009, a espletare il servizio secondo il piano vigente all’affidamento. Solo con delibera del gennaio 2018, intervenuta nelle more, è risultata aggiudicataria del servizio da attuarsi sul piano impugnato.
Ne deriva che al momento del ricorso difettavano la concretezza e attualità della lesione e l’interesse ad agire. Il Collegio esclude che la vittoria nella gara sopravvenuta possa radicare la legittimazione: l’interesse non può sopravvenire alla proposizione del gravame. Il ricorso di primo grado è pertanto inammissibile.
Fermo ciò, la Corte ritiene il ricorso infondato nel merito. L’art. 208, comma 14, d.lgs. 152/2006 e l’art. 232, comma 1 del medesimo decreto richiamano la disciplina speciale della legge n. 84/1994 e del d.lgs. n. 182/2003. L’art. 5 d.lgs. 182/2003 attribuisce all’Autorità portuale l’elaborazione del piano, previa consultazione delle parti interessate e degli enti locali, con successiva approvazione regionale. Gli artt. 2 e 8 del medesimo decreto individuano l’Autorità portuale come autorità competente e titolare della determinazione delle tariffe.
Tali disposizioni evidenziano la specialità della disciplina e confermano che l’autorità competente all’elaborazione è esclusivamente quella portuale, non vincolata alle determinazioni degli enti locali. Questi ultimi sono solo sentiti, e il piano va redatto in coerenza con la pianificazione regionale, non con il regolamento comunale. Nel caso concreto il Comune è stato sentito e non ha manifestato esigenze di coordinamento sulla classificazione.
La tesi del TAR, che imponeva un più pregnante coinvolgimento istruttorio del Comune, è priva di fondamento normativo. Essa si risolve in un sindacato di merito sulla scelta tecnico-discrezionale, in assenza di arbitrarietà o manifesta irragionevolezza. Il diverso allineamento contenuto nell’ordinanza del 2016 non è sintomatico di illogicità, trattandosi di soluzione adottata in regime di proroga tecnica in attesa del nuovo piano. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto; le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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