Porto d’arma: il dimostrato bisogno non si desume da attività o patrimonio (TAR Calabria n. 1636 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto del dimostrato bisogno per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d’arma per difesa personale, ai sensi dell’art. 42, secondo comma, R.D. n. 773/1931, non si desume dalla tipologia di attività svolta, dall’ubicazione della sede, dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dalla necessità di movimentare somme di denaro. Esso deve riposare su circostanze specifiche e attuali, non risalenti nel tempo. La valutazione dell’Autorità di P.S. è espressione di ampia discrezionalità, perché la sfera di libertà del privato recede dinanzi alla sicurezza collettiva, ed è sindacabile solo per manifesta illogicità e palese travisamento dei fatti. L’obbligo di preavviso di rigetto non impone la confutazione analitica delle deduzioni dell’interessato, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa.
Il Fatto
Il ricorrente, socio accomandante di una società con sede in zona periferica e isolata, era titolare dal 2004 della licenza di porto di pistola per difesa personale, ottenuta a seguito di atti intimidatori e sempre rinnovata. Il Prefetto di Cosenza ha respinto l’istanza di rinnovo depositata nel febbraio 2022, rilevando l’assenza di attualità degli episodi di intimidazione e l’insussistenza del dimostrato bisogno, in mancanza di denunce recenti e di situazioni concrete di rischio.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo la mancata valutazione delle ragioni esposte nella memoria procedimentale e il difetto di istruttoria e di motivazione sul presupposto del dimostrato bisogno. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 3724 del 2025 e TAR Calabria, sez. II, n. 1868 del 2017, osserva che il preavviso di rigetto non esige la confutazione analitica delle deduzioni dell’interessato: è sufficiente una motivazione logicamente coerente, priva di elementi nuovi rispetto alla comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Nel caso concreto il Prefetto ha tenuto conto delle argomentazioni, reputandole inidonee a dimostrare un serio pericolo per l’incolumità.
Sul secondo motivo, il TAR richiama l’art. 42 R.D. n. 773/1931 e la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, n. 6139 del 2019): il bisogno deve fondarsi su circostanze specifiche e attuali, non risalenti nel tempo, e non può ricavarsi dalla categoria professionale, dall’attività economica o dalla pluralità degli interessi patrimoniali. Richiama inoltre TAR Lazio, sez. I, n. 20043 del 2024 sulla discrezionalità dell’Autorità di P.S. e sulla sindacabilità limitata alla manifesta illogicità e al travisamento dei fatti; il porto d’arma integra una eccezionale necessità di autodifesa, non surrogabile con altri rimedi.
Nel merito, la collocazione isolata della sede, l’assenza di illuminazione e l’esigenza di permanere oltre l’orario non provano l’esigenza di portare l’arma: l’azienda ha l’onere di dotarsi degli ordinari mezzi di difesa attiva e passiva, restando la difesa armata extrema ratio. Manca prova dell’attualità del rischio; i fatti di cronaca allegati riguardano altro operatore economico e non risultano denunce. Quanto al trasporto di valori, l’evoluzione degli strumenti di pagamento consente di arginare il rischio di furti e rapine senza porto d’arma.
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura discrezionale del potere esercitato.
Nota della Redazione
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