Falsa dichiarazione e revoca della decadenza dagli incentivi per i certificati bianchi (Cons. Stato n. 4129 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui il Gestore dei servizi energetici dichiara la decadenza dagli incentivi dei certificati bianchi non costituiscono esercizio di annullamento d’ufficio e restano estranei al paradigma dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, anche dopo la modifica dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 introdotta dall’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020. La legittimità dell’atto anteriore alla novella si valuta alla luce del quadro vigente al momento della sua adozione, per il principio tempus regit actum. L’atto che definisce l’istanza di revoca ex art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 non è ordinaria autotutela, ma rimedio eccezionale di diritto transitorio. La falsa rappresentazione ostativa all’applicazione del regime di favore non può identificarsi con la mera carenza di un presupposto dell’incentivo, né con un errore interpretativo della normativa richiamata. La non conformità dell’intervento legittima la decadenza, ma non impedisce, di per sé, di salvaguardare le rendicontazioni già approvate quando non integri anche un falso documentale o dichiarativo.
Il Fatto
La società appellante, operante come ESCO nel settore dell’efficienza energetica, ottiene dal G.S.E. l’ammissione al meccanismo dei titoli di efficienza energetica per un progetto di installazione di collettori solari, valutato in forma standardizzata. All’esito di un controllo a campione, il Gestore adotta nel 2015 un provvedimento di annullamento e recupero dei titoli già erogati, confermato nel novembre dello stesso anno.
La società impugna gli atti davanti al TAR Lazio, che respinge ricorso e motivi aggiunti sul presupposto della mancanza di titolo autorizzativo e della dichiarazione non veritiera. Propone quindi appello, deducendo la natura di autotutela del potere esercitato, l’applicabilità retroattiva della novella del 2020 e la non necessità del titolo edilizio per gli impianti solari termici.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto la qualificazione degli atti impugnati. Il controllo a campione previsto dall’art. 14, comma 1, del d.m. 28 dicembre 2012 e la speculare collaborazione dell’operatore, tenuto a conservare la documentazione, fondano un potere di vigilanza distinto dall’annullamento d’ufficio. La decadenza sfocia in un esito vincolato, non in una scelta discrezionale di ritiro dell’atto.
Sul quadro edilizio degli impianti solari, il Collegio esclude che l’art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 avesse portata derogatoria generalizzata del d.P.R. n. 380/2001. Resta fermo l’obbligo di documentare le eventuali autorizzazioni o, almeno, la comunicazione preventiva al Comune. L’appellante si è limitata a invocare l’astratta qualificazione dell’intervento come attività libera, senza mai provare l’adempimento informativo. La carenza, osserva la Corte, è dirimente: integra la mancata dimostrazione della corretta esecuzione del progetto incentivato.
Il richiamo ai precedenti favorevoli della Sezione non giova all’appellante. Le pronunce riguardano impianti diversi e itinerari procedimentali differenti, nei quali il Gestore aveva prima accolto il riesame e poi rieditato il potere. Un precedente errato, riferito ad altre fattispecie, non vincola l’amministrazione né integra disparità di trattamento, mancando un affidamento incolpevole. Il termine di conclusione del procedimento non ha natura perentoria, non essendo in gioco un potere sanzionatorio.
La Corte dissente invece sul rigetto dell’istanza di revoca ex art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020. Il G.S.E. lo aveva fondato sulla supposta falsità della dichiarazione di presa visione delle condizioni regolatorie. Per il Collegio la contestazione è generica: l’emergere di criticità, riconducibile a un errore interpretativo, non si converte in falso dichiarativo. La mancata comunicazione al Comune dimostra la carenza di un presupposto, ma non l’inattendibilità delle informazioni rese.
L’appello è quindi accolto entro questi limiti: annullati i provvedimenti di rigetto del 2021, il Gestore dovrà rivalutare l’istanza alla luce dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 42. Spese dei due gradi compensate.
Nota della Redazione
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