Divieto di nuove aperture nel centro storico Unesco e libertà di iniziativa (Cons. Stato n. 4132 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La libertà di iniziativa economica privata nasce già conformata internamente dalla Costituzione per la tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e paesaggistico, sicché il principio di liberalizzazione delle attività economiche non ha portata assoluta. Sono legittimi gli interventi comunali che regolamentino le attività economiche quando risultino necessari o proporzionati rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti. Il divieto temporaneo di nuove aperture nel perimetro Unesco del centro storico, adottato previa adeguata istruttoria e con verifica periodica, non viola l’art. 41 della Costituzione né l’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011. Non integra disparità di trattamento la salvaguardia degli operatori già insediati, operando il divieto solo per il futuro e non in via retroattiva.

Il Fatto

La società appellante ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha comunicato l’inefficacia della SCIA presentata per l’apertura di un esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari nel centro storico. Il diniego si fonda sull’art. 16 della D.A.C. n. 109/2023, che vieta per tre anni l’apertura di nuove attività alimentari di vicinato e di vendita di souvenir nell’area del Sito Unesco.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello deducendo la violazione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, la lesione della libertà di iniziativa economica, il difetto di motivazione e di istruttoria, la disparità di trattamento e l’eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Quanto al primo motivo, la censura di violazione del dictum cautelare è infondata: con l’ordinanza n. 779 dell’1 marzo 2024 la Sezione si era pronunciata in favore dell’appellante solo in punto di periculum, rinviando al merito l’esame del fumus.

Nel merito, la Corte ricostruisce la portata dell’art. 41 della Costituzione: la libertà di iniziativa economica privata nasce già limitata e conformata internamente per la tutela del patrimonio culturale e ambientale. Il principio di liberalizzazione non riveste portata assoluta, ma va rapportato alle esigenze di salvaguardia di altri beni di pari rango costituzionale, tra cui territorio, ambiente e beni culturali.

Sul piano della legalità amministrativa, il Collegio richiama i precedenti della Sezione (Cons. Stato, V, n. 46 del 2021; n. 4663 del 2018; n. 298 del 2019; n. 3225 del 2020) secondo cui la disciplina limitativa non contrasta con la normazione statale in materia di liberalizzazione del commercio. Le limitazioni trovano inoltre base nell’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, che consente a Regioni e Comuni di interdire aree agli esercizi commerciali in presenza di preminenti interessi di tutela dell’ambiente e del decoro urbano.

Il centro storico di Roma, iscritto tra i siti del patrimonio mondiale dell’Unesco, giustifica misure temporanee di salvaguardia. Il susseguirsi delle deliberazioni (D.A.C. n. 47/2018, n. 49/2019, n. 37/2022, n. 109/2023) testimonia un’istruttoria adeguata e una regolazione motivata, a efficacia temporanea e soggetta a verifica periodica.

Quanto alla lamentata disparità di trattamento, il Collegio esclude il vizio: la salvaguardia dei soggetti già legittimamente operanti risponde a una logica condivisibile, poiché il divieto opera per il futuro e non in via retroattiva. L’appello è quindi respinto con conferma della sentenza, mentre le spese di giudizio sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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