Parere di compatibilità dell’ASL non lesivo e competenza regionale sul fabbisogno (Cons. Stato n. 4137 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere di compatibilità reso dall’Azienda sanitaria ai fini dell’accreditamento sanitario costituisce mera verifica preliminare e non vincola le successive valutazioni regionali. La verifica del fabbisogno e della programmazione sanitaria spetta in via esclusiva alla Regione, non alle Aziende sanitarie territorialmente competenti. Ne deriva che il parere negativo dell’A.S.P. non integra un atto di arresto procedimentale, non impedendo la presentazione dell’istanza di accreditamento, e non è autonomamente lesivo: il ricorso avverso il solo parere è pertanto inammissibile per difetto di lesività.

Il Fatto

La società appellata gestisce un centro dialitico extraospedaliero con diciotto posti letto e somministra trattamenti a pazienti dializzati cronici. Con nota del 27 settembre 2024 chiedeva all’A.S.P. di Reggio Calabria la dichiarazione di compatibilità delle proprie attività con i livelli essenziali di assistenza e con il fabbisogno definiti dalla Regione Calabria.

L’Azienda rendeva parere negativo il 12 novembre 2024, rilevando la sostanziale stabilità dei posti letto di emodalisi programmati e l’assenza di previsioni di posti aggiuntivi. Il TAR Calabria, sede di Reggio Calabria, con sentenza n. 519/2025 accoglieva il ricorso e annullava il parere, assegnando all’A.S.P. trenta giorni per rideterminarsi. L’Azienda proponeva appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancanza di lesività del parere e per l’erronea interpretazione della disciplina regionale sulla competenza in materia di fabbisogno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello e rovescia l’impostazione del primo giudice. Muovendo dall’art. 8, comma 4, lett. b), del Regolamento regionale attuativo della l.r. 18 luglio 2008, n. 24 e dall’art. 11, comma 4, della stessa legge regionale, il Consiglio di Stato interpreta sistematicamente il quadro normativo nel senso che la verifica del fabbisogno e della programmazione compete alla Regione, non alle Aziende sanitarie territoriali.

L’art. 11, comma 4 riserva al Dirigente generale del Dipartimento regionale tutela della salute la concessione dell’accreditamento, senza facoltà di delega, previa verifica del fabbisogno e della programmazione regionale e acquisito il parere dell’Azienda sanitaria. Da ciò deriva che il parere di compatibilità, pur obbligatoriamente allegato all’istanza, costituisce una verifica preliminare che non vincola in alcun modo le successive valutazioni regionali.

Il parere negativo non integra dunque un atto di arresto procedimentale: non ha impedito alla società di presentare all’ente territoriale l’istanza di accreditamento, gravando sull’interessata il solo onere di allegare il parere alla domanda. Il Collegio respinge anche la tesi secondo cui le prestazioni c.d. salvavita sarebbero estranee ai tetti di spesa e rimesse alle AA.SS.LL.: una simile lettura violerebbe il principio cardine secondo cui la programmazione e la definizione del fabbisogno, con i conseguenti oneri a carico del bilancio pubblico, spettano in via esclusiva alla Regione.

Assorbito ogni altro motivo, il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per la non immediata lesività del parere impugnato. Ogni ulteriore statuizione sull’entità del fabbisogno e sugli atti di programmazione vigenti contrasterebbe con il divieto di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a.. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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