Parere consultivo su schema correttivo al d.lgs. n. 20/2024 (Cons. Stato n. 885/2026 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di uno schema di decreto legislativo correttivo, il Consiglio di Stato rammenta che gli atti di concerto richiesti dalla legge di delega sono adempimenti necessari, la cui omissione non è sanata dall’approvazione in Consiglio dei ministri. Il parere preventivo obbligatorio e non vincolante dell’Autorità garante sui regolamenti e atti generali non implica, di per sé, il potere di impugnare gli atti non conformi, atteso che la funzione consultiva è distinta da quella processuale. Il rito applicabile all’azione del Garante deve essere calibrato sulla natura della domanda: annullamento per gli atti non conformi al parere-proposta, condanna a provvedere avverso l’inerzia sulle barriere architettoniche, anche con commissario ad acta. La strutturazione del Garante quale meccanismo nazionale di prevenzione della tortura è congrua solo per trattamenti sanitari obbligatori imposti con modalità coercitive, assimilabili alla privazione della libertà.
Il Fatto
Il Ministro per la disabilità ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 5 febbraio 2024, n. 20, istitutivo dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Lo schema, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 4, legge n. 227/2021, introduce modifiche in materia di controllo delle strutture, rimodula la dotazione organica e l’ufficio del Garante e riscrive integralmente l’art. 6 del d.lgs. n. 20/2024 in tema di azione processuale. La richiesta è corredata da relazioni, intesa in Conferenza unificata e da alcuni atti di concerto, ma non dal concerto del Ministro dell’economia e delle finanze.
La Motivazione della Corte
La Sezione osserva preliminarmente che la richiesta di parere parlamentare, presentata alle Camere il 18 marzo 2026 con scadenza del termine il 27 aprile 2026, è anteriore all’adunanza del Consiglio di Stato. Tale circostanza rischia di attivare il meccanismo del silenzio assenso ex art. 1, comma 2, legge n. 227/2021, alterando la sequela procedimentale che prevede il preventivo parere del Consiglio di Stato. Il Collegio raccomanda quindi di attendere, in ogni caso, l’esito della fase consultiva parlamentare.
Quanto agli adempimenti procedimentali, la Sezione ritiene che la nota del 14 febbraio 2027 dell’ufficio legislativo del Ministero del lavoro non integri l’atto di concerto richiesto: manca la sottoscrizione del Ministro e l’assenso si limita al prosieguo dell’iter, senza implicare la condivisione sul testo definitivo. Rileva inoltre la mancanza del concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, non assorbito dalle verifiche di Ragioneria. Si tratta di adempimenti necessari, la cui omissione non è sanata dall’approvazione in Consiglio dei ministri, con raccomandazione di acquisirli prima dell’emanazione.
Sul nuovo comma 2-bis dell’art. 1 del d.lgs. n. 20/2024, che configura il Garante quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell’art. 3 del Protocollo opzionale ONU, la Sezione esprime perplessità: appare dubbia l’assimilazione delle strutture sanitarie e assistenziali a luoghi di detenzione. La soluzione è plausibile solo per i trattamenti sanitari obbligatori imposti con modalità coercitive, mentre resta possibile prevedere compiti di segnalazione al Garante per le persone private della libertà.
Sul nuovo regime di azione processuale del Garante, il Collegio rileva che la formulazione dell’art. 6 è imprecisa. Il comma 1 richiede la previa comunicazione del parere per tutte le domande, ma il comma 2 richiama solo i casi dell’art. 5, comma 2, lasciando privi di disciplina i casi dei commi 3 e 4. Per il mancato abbattimento delle barriere architettoniche, l’azione non è impugnatoria ma di condanna, con possibile nomina di commissario ad acta: il richiamo al rito del libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo appare fuor d’opera. Occorrerebbe distinguere tra impugnazione degli atti non conformi al parere-proposta, reazione all’inerzia sulle barriere e reazione al mancato recepimento delle misure provvisorie urgenti.
Quanto al parere preventivo obbligatorio e non vincolante su regolamenti e provvedimenti generali, la Sezione evidenzia che, secondo i principi generali, la funzione consultiva non attribuisce il potere di impugnare gli atti non conformi, con conseguente depotenziamento del ruolo attivo del Garante. Viene suggerita la possibilità di prevedere una legittimazione processuale generale avverso i soli atti di natura generale, anche in assenza di segnalazione di parte.
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