Ottemperanza al decreto ingiuntivo: poteri del giudice amministrativo e spese di registrazione (TAR Sicilia n. 4143 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, il giudice amministrativo è titolare di poteri cognitori limitati alla mera esecuzione del titolo. Egli non può integrare la decisione civile, non può interpretare il giudicato né colmare gli spazi vuoti lasciati dal provvedimento, a pena di sindacare il rapporto sottostante in difetto di giurisdizione. Sul piano dell’onere probatorio, il creditore che agisce per l’adempimento deve solo provare la fonte del proprio diritto e la relativa scadenza, allegando l’inadempimento; il debitore è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.. Sono dovute anche le spese di registrazione del titolo esecutivo, che seguono ex lege la soccombenza.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo n. 2077/2021 il Tribunale di Siracusa ha ingiunto al Comune di Portopalo di Capo Passero di pagare alla società ricorrente la somma di complessivi € 105.521,96, oltre interessi di mora al tasso previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 231/022, nonché le spese della procedura monitoria liquidate ex d.m. 55/14. Il titolo, notificato e non opposto, è stato dichiarato esecutivo, munito di formula esecutiva e rinotificato; a fronte del mancato pagamento la società ha notificato due atti di precetto, per un importo complessivo di € 111.393,88.
Rimasto inadempiente il Comune, la società ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme del titolo, delle spese di registrazione e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, ritualmente proposto ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., e l’avvenuta notifica presso la sede reale dell’amministrazione, con decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso.
Nel merito, il decreto ingiuntivo è risultato non eseguito e l’amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione. Il Tribunale ha richiamato il riparto dell’onere della prova nelle cause di ottemperanza per crediti: il creditore prova la fonte del diritto e la scadenza, il debitore deve dimostrare il fatto estintivo. Non costituendosi, il Comune ha rinunciato a provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.
Il passaggio centrale riguarda i poteri del giudice dell’ottemperanza. Di fronte a statuizioni del giudice civile, il giudice amministrativo svolge essenzialmente una mera attività esecutiva ed è rigidamente vincolato al comando contenuto nel titolo; non può dar vita all’attività di precisazione e integrazione che caratterizza l’esecuzione delle sentenze amministrative, non essendo fornito di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato. Il Collegio richiama in tal senso Cons. Stato, sez. IV, n. 3196 del 2020.
Entro questo perimetro rientrano anche le spese di registrazione del decreto ingiuntivo, incluse nella domanda e dovute perché hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. V, n. 6007 del 2022 e n. 4198 del 2017. Il rimborso dell’imposta di registro segue ex lege la soccombenza, gravando i pesi tributari sulla parte non vittoriosa (Cons. Stato, sez. IV, n. 1495 del 2021).
Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine di conformazione integrale al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina, per l’ipotesi di inutile decorso, di un commissario ad acta con facoltà di delega, richiamato al rispetto del termine dell’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per la liquidazione del compenso. Le spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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