Rigetto della censura sul punteggio tecnico: sindacato del giudice amministrativo limitato alla manifesta illogicità (Tar Puglia n. 259 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla commissione di gara costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, abnormità della valutazione o evidente travisamento dei presupposti di fatto, non essendo consentita una sovrapposizione del giudizio del giudice a quello dell’amministrazione. La censura che prospetti una mera lettura alternativa degli elementi di valutazione rispetto a quella adottata dalla commissione è inammissibile, poiché sollecita un sindacato sostitutivo. Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non ha carattere assoluto e va valutato in concreto con riferimento alla specifica procedura; l’indicazione di importi relativi a commesse analoghe pregresse non integra di per sé l’anticipazione del contenuto dell’offerta economica. La mancata indicazione di un consumabile ordinario di laboratorio, la cui fornitura è comunque garantita dalla lex specialis a titolo gratuito, non costituisce causa di esclusione, dovendosi applicare il principio del risultato ex art. 1 d.lgs. n. 36/2023, che impone una lettura non formalistica delle prescrizioni di gara.

Il Fatto

Una società, mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, ha partecipato a una procedura aperta indetta da una ASL per l’affidamento in regime di service di sistemi analitici ad alta automazione per un laboratorio di patologia clinica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta della ricorrente si è classificata al secondo posto con punti complessivi inferiori a quelli attribuiti al raggruppamento concorrente aggiudicatario. La società ha quindi impugnato l’aggiudicazione, deducendo l’illegittimità dei punteggi attribuiti all’offerta della controinteressata e la mancata esclusione di quest’ultima per plurime presunte irregolarità dell’offerta tecnica, tra cui l’omessa previsione di un consumabile necessario, la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica e la mancanza di dichiarazioni di compatibilità per reagenti di terze parti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure volte a contestare il giudizio valutativo della commissione di gara. In primo luogo, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione delle offerte tecniche è limitato al riscontro di manifesta illogicità, abnormità o travisamento dei fatti, non potendo sostituirsi alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Le contestazioni della ricorrente, pur articolate con riferimento a specifici criteri di valutazione, si sono risolte nella prospettazione di interpretazioni alternative della lex specialis o in una mera comparazione tra le offerte, senza evidenziare errori oggettivi e manifesti del giudizio della commissione.

Quanto alle dedotte cause di esclusione, il TAR ha osservato, con riguardo alla soluzione salina, che la controinteressata ha documentato la previsione in offerta di un prodotto alternativo e che, in ogni caso, la stessa lex specialis impone all’aggiudicatario di fornire gratuitamente tutti i consumabili necessari, rendendo irrilevante l’omessa indicazione. Quanto alla commistione, il Collegio ha precisato che il divieto opera solo quando i dati economici inseriti nell’offerta tecnica siano idonei ad anticipare il contenuto dell’offerta economica della procedura in corso, circostanza esclusa nel caso di specie poiché gli importi indicati si riferivano a forniture diverse e non coincidevano con quelli dell’offerta presentata.

Il TAR ha altresì escluso che la mancata previsione di banconi di appoggio dedicati per analizzatori stand alone configuri una carenza rilevante, non essendo richiesti specifici supporti dalla disciplina di gara e avendo l’aggiudicatario dimostrato la conformità con i requisiti minimi. Con riguardo all’attestazione di conformità del modulo aliquotatore, il Collegio ha richiamato il principio per cui tale componente, afferendo alla fase preanalitica, non rientra nella categoria dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e non è soggetta all’obbligo di marcatura. Infine, quanto al reagente di terze parti, la compatibilità con l’analizzatore, attestata nel manuale d’uso e garantita dalla distribuzione esclusiva, ha reso la mancata dichiarazione espressa una mera omissione formalistica, non sanzionabile alla luce del principio del risultato.

Dal rigetto del ricorso principale è derivata la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria, applicando il principio della ragione più liquida. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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