Master e corsi di formazione valutabili solo se il bando lo prevede (Cons. Stato n. 4150 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In una procedura concorsuale il titolo di studio conseguito presso un istituto privato non universitario è valutabile quando i criteri approvati dalla commissione ammettano alla valutazione i corsi di alta formazione e perfezionamento, purché di durata almeno semestrale e conclusi dal superamento di un esame finale. Il candidato che invochi la valutazione di quel titolo ha l’onere probatorio di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dai criteri. Ove i criteri stessi non siano stati impugnati, la loro legittimità non è più discutibile nel giudizio e il giudice non può rimodularne il contenuto. La mancata valutazione di un titolo analogo assegnata ad altro candidato integra eccesso di potere per contraddittorietà solo se il ricorrente ne prova compiutamente i presupposti, senza che operino presunzioni a suo favore.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso per 175 posti di dirigente di seconda fascia indetto dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 2010. Dopo un primo contenzioso definito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4641 del 2015, la procedura è stata riattivata e si è conclusa con una graduatoria approvata nel 2021. Anche questa è stata annullata dal TAR Lazio con le sentenze nn. 14858 e 14859 del 2022, confermate dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 6237 e 6238 del 2023, perché i criteri di valutazione dei titoli fissati dalla commissione erano illegittimi.

L’Agenzia ha quindi nominato una nuova commissione, che con verbale del 4 ottobre 2023 ha rideterminato i criteri e ha formato una nuova graduatoria, approvata l’11 gennaio 2024. Il ricorrente, collocato in posizione non utile, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la mancata valutazione del corso di perfezionamento in diritto penale dell’impresa, non prodotto in originale, e del diploma del master in diritto tributario rilasciato da un istituto privato. Il TAR ha accolto il ricorso e l’Agenzia ha appellato contestando la sola statuizione sul master.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal verbale del 4 ottobre 2023, con cui la commissione aveva individuato i titoli riconducibili alla voce “titoli accademici e di studi”. Tra questi figurano anche i titoli conseguiti a seguito di corsi di alta formazione e perfezionamento, purché di durata almeno semestrale e con superamento di un esame finale. Su questa base il Consiglio di Stato ritiene errata, sul punto, la statuizione del TAR: il master frequentato presso un istituto privato non universitario non poteva essere escluso per il solo fatto che l’ente non fosse universitario.

Tuttavia il riconoscimento del titolo restava subordinato alla prova che il corso fosse di durata semestrale e si fosse concluso con un esame finale. L’appellato non ha fornito tale dimostrazione: si è limitato a produrre una certificazione dell’istituto e una brochure del corso, dalla quale emerge solo un’articolazione in nove mesi di studio e tre di stage, senza indicazione delle ore e senza alcun riferimento all’esame finale.

Il ricorrente ha tentato di superare la lacuna richiamando un altro candidato, nella cui posizione lo stesso master era stato valutato. Il Collegio esclude però che l’argomento valga: il certificato relativo a quel candidato risale a dieci anni prima, documenta una diversa struttura del corso e non consente di presumere che la commissione abbia agito in modo contraddittorio. Il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà doveva essere provato dall’interessato in tutti i suoi presupposti, e la presunzione invocata non è consentita.

Il Collegio aggiunge un rilievo decisivo sul piano processuale: i criteri che richiedevano la durata semestrale e l’esame finale non sono stati impugnati. La loro cogenza, quindi, resta ferma e non può essere rimessa in discussione nel giudizio. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado è in parte respinto, mentre resta confermata la statuizione sul corso in diritto penale, con l’effetto conformativo che impone all’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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