Cessazione della materia del contendere per satisfazione integrale dell’interesse azionato (TAR Sicilia n. 3444 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere si produce quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, in considerazione di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento dell’amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione. Il giudice amministrativo dichiara la cessazione ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. quando il bene della vita preteso è stato tacitato. La pronuncia non presuppone una formale rinuncia agli atti, potendo la parte richiamare la definizione del giudizio sotto il nomen iuris della rinuncia. La compensazione integrale delle spese di lite è giustificata quando la satisfazione deriva da circostanze sopravvenute, non imputabili all’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente impugnava, con ricorso al TAR Sicilia, la deliberazione con cui l’ASP aveva definito la procedura di stabilizzazione per il profilo di Dirigente Psicologo, approvando la graduatoria e assumendo a tempo indeterminato i vincitori. Contestava la declaratoria dei posti disponibili — quattro anziché cinque — nonché le valutazioni e i punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice, chiedendo l’annullamento degli atti e della graduatoria.

Con motivi aggiunti la ricorrente estendeva l’impugnazione al verbale della Commissione redatto in corso di procedura. Nel corso del giudizio l’amministrazione adottava una nuova deliberazione con cui disponeva lo scorrimento della graduatoria fino alla posizione dalla stessa occupata, e la ricorrente veniva assunta a tempo indeterminato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente, pur qualificando l’atto come rinuncia, ha in realtà chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese o, in subordine, la loro compensazione. La questione giuridica attiene dunque alla corretta qualificazione dell’atto e ai presupposti della pronuncia dichiarativa.

Il Tribunale richiama il condiviso indirizzo giurisprudenziale secondo cui la cessazione della materia del contendere si produce quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, in considerazione di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento dell’amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 5176 del 2022 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1196 del 2023.

Il Collegio accerta che l’amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria fino alla posizione occupata dalla ricorrente e che quest’ultima è stata assunta a tempo indeterminato. La pretesa al bene della vita azionata risulta pertanto tacitata, con conseguente declaratoria di cessazione ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Quanto alle spese, il Tribunale ritiene sussistenti giustificati motivi per la loro compensazione integrale, considerato che lo scorrimento è stato disposto all’esito della sopravvenuta quiescenza di altro dipendente dell’amministrazione. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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