Campi padel in zona agricola esclusi dall’agriturismo ma diniego da motivare (TAR Sicilia n. 3639 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le attività di pratica sportiva svolte in zona agricola rientrano tra le attività agrituristiche solo se presentano un collegamento, almeno potenziale, con la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. I campi da padel, in quanto forme di tennis urbano che richiedono opere murarie e materiali durevoli, sono strutturalmente estranei a tale funzione e non giustificano il cambio di destinazione d’uso. Il diniego del permesso di costruire è quindi legittimo per la parte dell’intervento relativa ai campi, mentre per le restanti opere la motivazione deve rendere comprensibile l’iter logico seguito dall’Amministrazione. In difetto, il diniego è annullato nei limiti della parte non sorretta da adeguata motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente chiede al Comune il cambio di destinazione d’uso di un immobile esistente in zona agricola E6, per destinarlo ad attività di agriturismo, con realizzazione di una piscina, tre campi da padel e servizi di pertinenza, oltre alla ristrutturazione dell’immobile. L’Ufficio tecnico comunale esprime parere non favorevole per non conformità alle NTA e il Comune adotta il diniego del permesso di costruire.

Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR, deducendo il contrasto con il parere favorevole della Soprintendenza in materia paesaggistica e l’illegittimità del diniego rispetto alla disciplina regionale sull’agriturismo. Il Comune non si costituisce. Il Tribunale respinge la domanda cautelare e dispone l’acquisizione di una relazione illustrativa e delle NTA richiamate nel provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è respinto in punto di fatto. Il Collegio rileva che il parere dell’UTC non si fonda sul vincolo paesistico, ma sulla non conformità alle NTA, come si legge nel parere stesso, ove si richiamano gli artt. 35.E6 e 35.E.3.4 delle N.t.A.. La questione della competenza dell’UTC a esprimere valutazioni sui vincoli paesistici resta perciò assorbita.

Il secondo motivo è in parte fondato. Il Collegio muove dalla L.R. 26 febbraio 2010, n. 3, che disciplina l’agriturismo in Sicilia e ha abrogato la precedente L.R. 9 giugno 1994, n. 25. L’art. 2, comma 3, lett. d) ricomprende tra le attività agrituristiche l’organizzazione di attività ricreative e di pratica sportiva, purché finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Il Collegio richiama la sentenza di questo TAR Sicilia – Palermo n. 3232/2021, confermata dalla sentenza CGARS 5 agosto 2024, n. 615, resa in materia di turismo rurale ma ritenuta applicabile al similare fenomeno dell’agriturismo. In quella sede si è affermato che il campo da padel costituisce una forma particolare di tennis urbano, che necessita di opere murarie e materiali durevoli del tutto indipendenti dall’effettivo godimento dei beni ambientali e culturali del territorio rurale.

Da tali considerazioni discende che i tre campi da padel non rientrano tra le attività agrituristiche dell’art. 2, comma 3, lett. d), perché privi di un rapporto almeno potenziale con la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale; non è sufficiente la mera amenità dei luoghi. Il diniego è pertanto compatibile con l’art. 35.E.3.4 delle NTA, che vieta nelle zone agricole ogni trasformazione dell’uso del suolo diversa dalla vocazione agricola.

La conclusione non vale per la restante parte dell’intervento: la motivazione non consente di comprendere l’iter logico seguito dal Comune. Il ricorso è quindi accolto nei limiti della parte diversa dai campi da padel, con effetto conformativo e obbligo per l’Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti. Le spese sono compensate per la parziale soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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