Convalida in corso di giudizio e sindacato sul merito urbanistico (Cons. Stato n. 4157 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La convalida disciplinata dall’art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990 è atto di autotutela preordinato a sanare, con efficacia retroattiva, i vizi del provvedimento originario. Essa può essere adottata anche nel corso del giudizio e può integrare la motivazione dell’atto convalidato, purché la nuova motivazione sia coerente con la scelta già assunta e non ne alteri il contenuto dispositivo. Sono pertanto sanabili i vizi formali, procedimentali e motivazionali, mentre restano insanabili i vizi sostanziali della funzione, derivanti dall’insussistenza di un presupposto di legge ovvero dall’irragionevolezza e non proporzionalità del decisum. Le censure che investono profili intrinseci di opportunità e convenienza della scelta amministrativa si risolvono in un sindacato di merito, inammissibile dinanzi al giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società proprietaria di fondi a destinazione produttiva compresi in un piano di lottizzazione industriale impugna, con ricorso introduttivo e tre atti di motivi aggiunti, i provvedimenti con cui il Comune ha consentito a una società contermine la realizzazione di un insediamento produttivo e logistico. Il progetto comporta lo stralcio del tracciato stradale interno alla lottizzazione e la modifica della viabilità esterna di collegamento alla tangenziale, con una variante al piano degli interventi approvata mediante la procedura della l.r. Veneto n. 55/2012.
Il TAR Veneto respinge i primi tre gravami e dichiara improcedibile l’ultimo. La società appella deducendo l’erronea distinzione tra i due tratti viari, l’illegittimo uso delle clausole di flessibilità del PTCP e del PAT, l’omessa pronuncia sull’irragionevolezza della scelta e i vizi propri della delibera di convalida.
La Motivazione della Corte
Il Collegio applica il principio della ragione più liquida e soprassiede sulle eccezioni preliminari, rigettando l’appello nel merito. Sul primo motivo, la scissione della progettazione viabilistica non è artificiosa: il tratto interno alla lottizzazione è previsto solo dal PI ed era rimesso all’iniziativa privata dei lottizzanti, mentre la bretella di collegamento alla tangenziale trova fonte nel PTCP e nel PAT ed era demandata all’iniziativa pubblica. Non emergono evidenze di un unicum funzionale.
Da ciò consegue che il primo tratto può essere stralciato con una mera variante al PI, non essendo contemplato da altri strumenti urbanistici. Una volta accertata la legittimità di tale eliminazione, cessa l’interesse a contestare lo stralcio del secondo tratto: la bretella, attuata o meno, non potrebbe comunque connettere i lotti dell’appellante. La questione assorbe l’esame delle clausole di flessibilità.
Quanto al dedotto vizio di irragionevolezza e sproporzione, la censura cela un tentativo di sindacare il merito amministrativo, appuntandosi su profili intrinseci di opportunità e convenienza, insindacabili in sede giurisdizionale. La scelta trova giustificazione nella delibera di convalida, che illustra l’interesse pubblico al polo industriale e occupazionale e il carattere recessivo del contro-interesse, risultando migliorato l’accesso ai lotti dell’appellante.
Sul secondo motivo, la necessità del nulla osta provinciale ex artt. 56.9 e 55.13 delle NTA del PAT presuppone che l’intervento ricada all’interno di un tracciato viario in fase di progettazione. La ratio della norma è evitare che l’opera edilizia ostacoli la programmata realizzazione della strada: essa non opera quando il progetto viario sia stralciato a monte.
Sui vizi propri della delibera di convalida, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 3385 del 2021: non sono sanabili i vizi sostanziali, mentre lo sono quelli formali e motivazionali, potendosi integrare una motivazione carente o illogica. Nel caso concreto il Comune ha solo esternato i motivi della scelta originaria, senza alterarne il dispositivo. L’improcedibilità del terzo atto di motivi aggiunti è conferma, per assorbente infondatezza delle doglianze, essendo invariata la superficie coperta massima e sussistenti le esigenze tecniche poste a base della deroga ai requisiti di illuminazione.
Nota della Redazione
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