Indennità di trasferimento solo se disposto d’autorità (TAR Puglia n. 1244 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 compete solo al personale trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza. Presupposto indefettibile è che il movimento di sede sia disposto per esigenze organizzative e funzionali proprie dell’Amministrazione e non su iniziativa del dipendente. Il carattere autoritativo del provvedimento amplifica la particolare onerosità del trasferimento e giustifica l’emolumento. Le clausole di gradimento o di riserva apposte dall’interessato non valgono a qualificare come trasferimento d’autorità un’assegnazione che trovi origine in una sua richiesta. Il giudice amministrativo dichiara inammissibile ogni diversa qualificazione quando la documentazione dimostri la matrice volontaria del movimento.
Il Fatto
Un vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, assegnato al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto, chiedeva il trasferimento ad altra sede, adducendo contrasti con la convivente impiegata nel medesimo ufficio. Nell’istanza indicava alcune sedi preferite e si impegnava a effettuare il movimento a proprie spese, senza oneri per l’Amministrazione. L’Amministrazione accoglieva la richiesta come trasferimento a domanda, assegnandolo alla Stazione di Grottaglie.
Il militare presentava quindi istanza di riesame sulla sede, subordinando la propria disponibilità alla qualificazione del movimento come trasferimento d’ufficio con rimborso degli oneri. Pochi mesi dopo veniva accolta la sua richiesta di assegnazione alla Stazione di Talsano. Il Comando Legione Carabinieri Puglia rigettava l’istanza di corresponsione dell’indennità di trasferimento per Grottaglie, sul rilievo che il movimento era stato disposto a domanda. Il ricorso per l’annullamento di quel diniego giungeva al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro applicativo dell’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, richiamando anche il comma 1-bis sulla non spettanza dell’indennità in caso di trasferimento a sede limitrofa a seguito di soppressione o dislocazione dei reparti. Il presupposto è inequivoco: il trasferimento deve essere stato disposto d’autorità, cioè per esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione, in sede compresa in territorio comunale diverso da quello di precedente assegnazione e a distanza superiore a dieci chilometri.
La ratio dell’emolumento è indicata nel sovvenire alle maggiori necessità derivanti dal trasferimento e nel compensare forfettariamente le maggiori spese sostenute dal dipendente. Da qui la conseguenza che la legittima corresponsione presuppone un formale provvedimento che modifichi la sede di servizio e la natura ufficiosa della scelta dell’Amministrazione, che riflette esigenze dell’apparato e non del singolo. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, Sez. II, 15 marzo 2023, n. 2699, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 21 giugno 2018, n. 1553 e TAR Lazio, Roma, Sez. I, 5 dicembre 2017, n. 12021.
La Corte precisa poi il limite delle clausole di gradimento: quando il trasferimento sia disposto di autorità, le espressioni di preferenza dell’interessato sulla sede ad quem non elidono il diritto all’emolumento, come affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2016, n. 1. Il criterio dirimente resta dunque la matrice del movimento, non le manifestazioni di volontà accessorie.
Applicando tale criterio, il Collegio rileva che il trasferimento a Grottaglie fu richiesto precipuamente dall’interessato. Dalla documentazione emerge la sequenza delle istanze, l’impegno a sostenere le spese del movimento e la successiva assegnazione a Talsano, sede rientrante tra quelle indicate. L’Amministrazione individuò una sede viciniora rispetto a quelle richieste e soddisfò poi pienamente la preferenza dell’interessato. Le generiche clausole di riserva apposte dal militare non valgono a qualificare in termini diversi, quali il trasferimento d’autorità, l’assegnazione alla Stazione di Grottaglie.
Il ricorso è pertanto rigettato perché infondato. Le spese del giudizio sono dichiarate compensate tra le parti, in ragione della qualità delle parti e della natura di stile delle difese dell’Avvocatura dello Stato. Il TAR dichiara inoltre inammissibile ogni rilievo sulla memoria non notificata, superandolo in quanto la stessa risulta sostanzialmente integrativa del ricorso.
Nota della Redazione
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