Nuova interdittiva prefettizia sopravvenuta e improcedibilità dell’appello per carenza di interesse (Cons. Stato n. 4216 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di informazione interdittiva antimafia, l’adozione di un nuovo provvedimento prefettizio in esito al procedimento di aggiornamento e riesame ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 comporta l’improcedibilità dell’appello proposto avverso la sentenza che ha respinto l’impugnazione della precedente interdittiva, per sopravvenuta carenza di interesse. Il nuovo provvedimento si sostituisce integralmente a quello originario nella produzione degli effetti lesivi per l’impresa, rendendo priva di concreta utilità anche un eventuale accoglimento dell’impugnativa originaria, a nulla rilevando che esso sia fondato sui medesimi elementi indiziari, essendo comunque frutto di una nuova istruttoria e di un nuovo riesame del pericolo di condizionamento. Un accertamento incidentale dell’illegittimità della prima interdittiva resta ammesso solo in presenza di un comprovato interesse morale ovvero a fini risarcitori. L’improcedibilità si estende ai provvedimenti comunali e regionali che siano atti vincolati e consequenziali rispetto alla misura prefettizia.

Il Fatto

L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, l’informazione interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti dalla Prefettura e, con motivi aggiunti, la cessazione degli effetti della S.C.I.A. per l’esercizio dell’attività di lavanderia disposta dal Comune nonché il decreto regionale di decadenza, ritiro e recupero del contributo concesso a seguito della partecipazione a un bando per il ripopolamento dei centri storici colpiti dagli eventi sismici del 2012.

Il TAR aveva respinto il gravame, ritenendo legittima la misura sulla base di una valutazione unitaria e non atomistica degli elementi indiziari, in particolare dei legami familiari e della vicinanza delle attività a quelle già raggiunte da interdittive. L’appellante ha reiterato le doglianze di primo grado; le amministrazioni e il Comune si sono costituiti a sostegno della legittimità degli atti. In corso di giudizio la Prefettura ha rigettato l’istanza di aggiornamento della misura, confermando il pericolo di infiltrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che in data successiva all’udienza pubblica la Prefettura ha adottato un nuovo provvedimento interdittivo antimafia, in esito all’istanza di riesame proposta dall’appellante. Ha quindi sollevato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione della procedibilità dell’appello, sollecitando il contraddittorio delle parti con ordinanza collegiale.

Nella decisione il Consiglio di Stato afferma che il nuovo provvedimento costituisce autonoma determinazione dell’amministrazione e si sostituisce integralmente a quello originario nella produzione degli effetti lesivi per l’impresa. Ne deriva l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, poiché un eventuale accoglimento dell’impugnativa originaria non arrecherebbe alcuna concreta utilità all’appellante.

La Corte precisa che non assume rilievo la circostanza che la nuova interdittiva sia fondata sui medesimi elementi indiziari della precedente, essendo comunque frutto di una nuova istruttoria e di un riesame del pericolo di condizionamento ritenuto perdurante. Richiama il costante indirizzo della Sezione, secondo cui l’impugnazione originaria è improcedibile, facendo salvo un accertamento incidentale dell’illegittimità della prima interdittiva solo in presenza di un comprovato interesse morale ovvero a fini risarcitori (Cons. Stato, sez. III, n. 7797 del 2024; n. 6383 del 2024; n. 9343 del 2023; n. 6566 del 2022).

Nel caso di specie l’appellante non ha riproposto in appello la domanda risarcitoria, espressamente respinta dal giudice di primo grado, con conseguente formazione del giudicato sul punto. L’improcedibilità si estende inoltre all’impugnazione dei provvedimenti comunali e regionali, qualificati come atti vincolati e consequenziali rispetto alla misura prefettizia. Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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