Gara a lotti separati e soccorso istruttorio tardivo: esclusione legittima del concorrente (TAR Calabria n. 172 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La gara suddivisa in lotti costituisce non un’unica procedura, ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti, ciascuna con autonoma valutazione dei requisiti e dell’offerta. Il concorrente che dichiari di partecipare a più lotti deve possedere e provare il requisito di capacità tecnico-professionale pari alla somma dell’elenco dei servizi richiesto per ciascun lotto. Il soccorso istruttorio non consente di modificare i contenuti della domanda di partecipazione dopo la scadenza del termine: la rettifica tardiva, che circoscriva la partecipazione ad alcuni soltanto dei lotti indicati nel DGUE, non è ammessa e l’esclusione è legittima. Nel bilanciamento tra favor partecipationis e par condicio, il primo è recessivo rispetto al secondo, salvo eccezioni non ricorrenti.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente partecipava alla gara indetta per il servizio di pulizia dei mezzi rotabili e degli immobili, suddivisa in tre lotti, presentando un’unica domanda nella quale indicava, nella sezione del DGUE dedicata ai lotti, la volontà di concorrere per tutti e tre. Il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall’art. 4 del Disciplinare richiedeva, in caso di partecipazione a più lotti, servizi svolti nel triennio per un importo pari alla somma degli importi di ciascun lotto.
Riscontrate irregolarità dichiarative, la stazione appaltante attivava il soccorso istruttorio con termine al 6 giugno 2023. Nel riscontro il Consorzio affermava genericamente che l’offerta copriva due lotti su tre, senza precisare quali; solo con PEC del giorno successivo indicava i lotti 1 e 3. La stazione appaltante lo escludeva da tutti i lotti; respinta l’istanza di autotutela, il Consorzio impugnava l’esclusione e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione. Respinta la cautelare, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della gara per lotti, richiamando il consolidato indirizzo secondo cui la suddivisione in lotti configura tante procedure autonome quante sono i lotti, ciascuna distinta ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione (Cons. Stato n. 1070 del 2020; Cons. Stato n. 3135 del 2020; Cons. Stato n. 8749 del 2021). La previsione di un’unica commissione non esclude la pluralità di gare.
Passando alla lex specialis, il Collegio rileva che bando e disciplinare consentivano la partecipazione a uno o più lotti, con aggiudicazione separata, e che l’art. 4 imponeva, per la partecipazione a più lotti, la dimostrazione della somma dei requisiti. La clausola è chiara e non richiede sforzi ermeneutici ulteriori, secondo i principi sull’interpretazione letterale degli atti amministrativi (Cons. Stato n. 7891 del 2021; Cons. Stato n. 3454 del 2023). Non trova perciò ingresso la tesi dell’interpretazione favorevole alla partecipazione, che presuppone clausole ambigue nella specie insussistenti.
Il Collegio esamina poi la condotta dell’operatore nel soccorso istruttorio. Il Consorzio, nel termine perentorio, si limitava ad asserire genericamente che i requisiti coprivano due lotti su tre, senza chiarire quali. La precisazione giungeva solo il giorno successivo, a termine spirato e con canale difforme dalla piattaforma, ormai inoperativa per quella funzione. Il Collegio sottolinea che la stazione appaltante aveva anzi ampliato il termine da tre a cinque giorni, oltre il dato testuale e in senso favorevole al concorrente. Ammettere l’integrazione postuma violerebbe l’autoresponsabilità del concorrente e la par condicio (TAR Lazio n. 2898 del 2019; TAR Lombardia n. 2553 del 2023).
Quanto alle garanzie partecipative, l’esclusione per difetto di un requisito non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, trattandosi di segmento di un procedimento della cui pendenza l’interessato è già a conoscenza (Cons. Stato n. 7749 del 2019).
Respinto il ricorso introduttivo, il Collegio dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti: il concorrente legittimamente escluso è privo di legittimazione a contestare l’aggiudicazione e l’interesse strumentale alla riedizione della gara (Cons. Stato n. 937 del 2021; Cons. Stato n. 2065 del 2019). Segue il rigetto della domanda risarcitoria e la condanna alle spese.
Nota della Redazione
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