Inidoneità al servizio militare e disturbo dell’adattamento: centralità dell’idoneità incondizionata (TAR Emilia-Romagna n. 424 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio medico-legale degli organi sanitari militari ha ad oggetto l’idoneità al servizio militare incondizionato, cioè la possibilità di impiegare il soggetto in qualunque momento e senza limitazioni in qualsiasi mansione, anche di tipo operativo. Esso non si esaurisce nella verifica dell’idoneità all’attività lavorativa abituale. Pertanto, gli accertamenti medici privati che attestino il solo buon funzionamento cognitivo e una condizione psicofisica ottimale non sono idonei a confutare il giudizio di inidoneità permanente fondato su un disturbo dell’adattamento strutturato e recidivante, quando non ne indagano l’eventuale futura ricorrenza. La mancata presentazione, nei termini di legge, della domanda di transito nei ruoli civili preclude il riconoscimento in via subordinata di tale passaggio e legittima il collocamento in congedo assoluto quale atto dovuto e vincolato.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, è stato giudicato nel 2020 temporaneamente non idoneo al servizio, con sospensione prorogata in due occasioni. Alla successiva visita di controllo la Commissione Medica Ospedaliera, con verbale del 16 febbraio 2021, lo ha dichiarato non idoneo permanentemente al servizio di istituto, disponendone il collocamento in congedo assoluto e riconoscendone l’idoneità alle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il militare ha impugnato il giudizio davanti alla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, che lo ha confermato il 15 giugno 2021. Egli ha poi rinunciato al passaggio nei ruoli civili e il Comando generale, con determina del 20 luglio 2021, lo ha collocato in congedo assoluto. Ha quindi proposto ricorso al TAR, deducendo eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, chiedendo in via principale la riammissione in servizio e, in via subordinata, il transito nei ruoli civili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nucleo della contestazione, costituito dal valore da attribuire agli accertamenti medici privati prodotti dal ricorrente. Questi ultimi sarebbero stati condotti al di fuori dell’ambiente medico militare e avrebbero attestato la piena condizione psicofisica del militare. Per il TAR l’argomento è inappropriato e fuorviante: i documenti riguardano il solo funzionamento cognitivo, che l’Amministrazione non contesta, e non investono la ragione effettiva del provvedimento.
L’incompatibilità al servizio è stata infatti ravvisata per un disturbo dell’adattamento manifestatosi con più episodi ripetuti nel tempo a seguito di eventi stressogeni familiari e lavorativi. Tale andamento depone, secondo i medici competenti, per una strutturazione del disturbo, che ha indotto a ritenere il militare inidoneo al ruolo di operatore di una forza di polizia con specifiche attribuzioni.
La Corte sottolinea un secondo profilo decisivo: nessuno dei documenti prodotti indaga la possibilità che il disturbo si manifesti nuovamente in futuro. Essi, dunque, non confutano il giudizio medico-legale espresso dalla commissione competente. La visita privata del 14 aprile 2021, inoltre, ha considerato il ricorrente idoneo soltanto allo svolgimento dell’abituale attività lavorativa, ovvero alle mansioni di cura e riordino del magazzino cui era da tempo adibito, e ha persino rilevato difficoltà di apprendimento e di rievocazione verbale.
Qui si colloca il principio centrale: il giudizio degli organi sanitari militari deve necessariamente riguardare l’idoneità al servizio militare incondizionato, cioè la possibilità che il soggetto sia destinato, in qualunque momento e senza limitazioni, a impieghi diversi, anche di tipo operativo. Un accertamento limitato alle mansioni abituali resta estraneo a tale oggetto.
Quanto alla domanda subordinata di transito nei ruoli civili, il TAR rileva che l’art. 1, comma 2, del D.M. 18 aprile 2022 impone la presentazione dell’istanza entro trenta giorni dalla notifica del giudizio definitivo di inidoneità, a pena di decadenza. Il termine non è stato rispettato e il ricorrente ha volontariamente rinunciato al transito: l’atto di congedo si configura così come dovuto e vincolato. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.