Annullamento del diniego di rettifica PPTR se la verificazione esclude il bosco (TAR Puglia n. 1432 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rettifica delle errate localizzazioni o perimetrazioni del Piano paesaggistico territoriale, disciplinata dall’art. 104 delle NTA al PPTR, il diniego regionale è illegittimo quando si fonda su una lettura della documentazione fotografica non suffragata da un accertamento tecnico dello stato dei luoghi. L’onere istruttorio gravante sull’amministrazione impone di verificare la situazione esistente al momento dell’apposizione del vincolo, non di ricostruirla per presunzioni. La verificazione disposta dal giudice amministrativo, ove accerti l’assenza di vegetazione assimilabile a bosco al tempo rilevante, dimostra il travisamento dei fatti e determina l’annullamento degli atti. Il Ministero della cultura, nel procedimento di rettifica, non è controinteressato, poiché il provvedimento finale è imputabile in via esclusiva alla Regione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di terreni agricoli in un Comune della provincia di Foggia, presentava nel 2019 istanza di rettifica ai sensi dell’art. 104 delle NTA al PPTR, deducendo che la perimetrazione BP boschi era errata perché le particelle erano da sempre destinate a seminativo e uliveto. A sostegno produceva perizia, visure catastali, domande di aiuto AGEA e immagini satellitari risalenti al 2003.
La Regione respingeva l’istanza con nota istruttoria del 2020, sostenendo che al 2006 esistesse una copertura boschiva poi rimossa con disboscamenti abusivi nel periodo 2011-2013. Il sopralluogo successivo confermava tale lettura. La società impugnava le note davanti al TAR, chiedendo anche una consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica al Ministero della cultura, quale ente copianificatore. L’eccezione è disattesa sul rilievo che il procedimento di rettifica dell’art. 104 delle NTA culmina in un provvedimento imputabile in via esclusiva alla Regione, unica titolare della potestà decisionale. Il Ministero non trae dal diniego alcun vantaggio diretto, né formale né sostanziale, e non è quindi controinteressato. Il TAR richiama sul punto Tar Lecce n. 460 del 10.03.2016 e distingue la diversa fattispecie dell’adozione del piano, regolata da norme differenti.
Nel merito, la decisione ruota attorno alla verificazione tecnica disposta con ordinanza collegiale n. 1327/2023, affidata al presidente dell’Ordine degli agronomi e forestali. Il quesito investiva tre profili: l’esistenza del bosco al 2006, l’eventuale disboscamento nel triennio 2011-2013 e la fonte del vincolo.
Il verificatore conclude che dalla documentazione non è possibile evincere l’esistenza di un bosco o di vegetazione assimilabile al momento dell’apposizione del vincolo, né parlare di disboscamento; aggiunge che il vincolo non discende direttamente dalla legge ma dalle NTA del PPTR.
Su tale base il Collegio ritiene che l’istanza di rettifica sia stata erroneamente respinta per una non corretta interpretazione dello stato dei luoghi al 2006. È accertato che i terreni ospitavano oliveti in larghissima parte e seminativi per la restante, secondo quanto previsto dall’art. 58 delle NNTTAA del PPTR, e che non sussistono interventi di disboscamento abusivo.
Il ricorso è dunque accolto, con annullamento delle note impugnate. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre recupero del contributo unificato e accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.