Elenco prefettizio addetti alla sicurezza: buona condotta e denuncia ostativa (TAR Emilia-Romagna n. 425 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo è subordinata, oltre che ai requisiti del d.m. 6 ottobre 2009, al possesso della buona condotta richiesta dall’art. 11 r.d. n. 773/1931, cui la norma rinvia con la clausola di salvezza iniziale. I requisiti ulteriori previsti dall’art. 1, comma 4, lett. c), d.m. 6 ottobre 2009 si aggiungono e non sostituiscono tale valutazione discrezionale. È sufficiente, nel quinquennio, la denuncia per uno dei reati richiamati dalla norma, anche a prescindere dall’esito del procedimento penale e dall’eventuale remissione della querela per fatti risalenti. Il diniego che si fondi su tali presupposti rispetta i limiti dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha svolto attività nel settore della sicurezza dal 2013, prima per una società e poi per una società di vigilanza, con anche attività stagionale di guardiano presso un campeggio. Ha chiesto l’iscrizione all’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, presentando l’istanza tramite il titolare di un istituto di investigazioni private.

La Prefettura di Ferrara ha respinto l’istanza con decreto del 28 settembre 2021, notificato il giorno successivo. Il diniego si fondava su un episodio di maltrattamenti in famiglia risalente al 2014 e su una denuncia per lesioni personali del 2021. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sproporzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio parte dall’art. 1, comma 4, lett. c), d.m. 6 ottobre 2009, che subordina l’iscrizione al fatto che l’aspirante non risulti, negli ultimi cinque anni, denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per una serie di reati ivi richiamati. La norma, però, esordisce con la clausola “fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

Su questo punto il TAR richiama il precedente del TAR Catanzaro n. 1866/2020, secondo cui l’inciso iniziale richiede il requisito della buona condotta, al cui accertamento è normalmente subordinato il rilascio delle autorizzazioni di polizia. I requisiti ulteriori del comma 4 si aggiungono quindi alla valutazione discrezionale dell’art. 11 r.d. n. 773/1931 e non la sostituiscono.

Nel caso concreto la carenza dei requisiti è duplice. I fatti contestati escludono in primo luogo la buona condotta richiesta dalla clausola iniziale. In secondo luogo, la stessa disposizione prevede che l’iscrizione sia pregiudicata anche solo dalla denuncia per una delle tipologie di reato richiamate, tra cui rientra quella contestata al ricorrente nel 2021.

Il Collegio precisa che il diniego è legittimo anche prescindendo dai fatti del 2014, questi ultimi comunque esclusi dalla valutazione del quinquennio prevista dalla norma. La circostanza che il procedimento penale fosse nella fase delle indagini preliminari non assume rilievo, poiché la norma richiede la sola denuncia. Né rileva la remissione della querela per i fatti risalenti, ormai fuori dall’arco temporale considerato.

Il TAR conclude che l’Amministrazione ha rispettato i limiti della propria ampia discrezionalità: il rigetto dell’istanza risultava dovuto a fronte del ricorrere della condizione escludente espressamente prevista dalla legge e, comunque, di un globale giudizio di carenza di buona condotta, immune dai vizi dedotti. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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