Divieto di detenzione armi con motivazione rafforzata senza nesso con uso (TAR Sicilia n. 1689 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego o il divieto di detenzione di armi non richiede un abuso accertato, essendo sufficiente una valutazione prognostica non inattendibile di inaffidabilità del soggetto. L’Amministrazione può valorizzare fatti penalmente rilevanti a prescindere dall’esito del giudizio penale e dalla sua estinzione o archiviazione, ma il giudizio di pericolosità deve essere attuale e concreto. Quando il fatto ostativo non ha relazione con l’uso o l’abuso delle armi, il provvedimento necessita di motivazione rafforzata, che dia conto delle particolari contingenze per cui quel fatto è significativo. Il richiamo a precedenti risalenti e non depositati non basta a sorreggere il giudizio, e la mera parentela con soggetti pregiudicati non conviventi non è sufficiente se i rapporti effettivi non sono valutati.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura con cui gli è stato vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, insieme agli atti prodromici, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e la nota di proposta della Questura non comunicatagli. Innanzitutto ha censurato l’assenza di ragioni concrete e attuali di rischio, giacché l’unico fatto ostativo risaliva a un procedimento penale per scambio elettorale politico-mafioso conclusosi con assoluzione.

L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. La causa è stata discussa all’udienza pubblica e decisa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola consolidata secondo cui la detenzione e il porto d’armi postulano una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e delle regole di civile convivenza, richiamando il precedente TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 2861 del 2024. Il diniego non esige un abuso accertato, bastando una valutazione prognostica non inattendibile di inaffidabilità, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 4270 del 2015 e dalle pronunce successive del 2022.

Il potere dell’Amministrazione resta ampio e cautelare, non sanzionatorio: essa può valutare il fatto ostativo nella sua dimensione storica, a prescindere dall’esito del giudizio penale e dall’eventuale estinzione o archiviazione. Tuttavia, il Collegio precisa che quanto più il fatto si allontana dall’uso o dall’abuso delle armi, tanto più esauriente deve essere la motivazione sulle ragioni per cui quel fatto è stato ritenuto significativo.

Su questo crinale la Sezione richiama la propria pronuncia TAR Catania n. 3477 del 2024: un fatto non connesso all’uso delle armi e non indicativo di personalità violenta o impulsiva può fondare il divieto solo con l’indicazione delle particolari contingenze che ne giustificano la rilevanza, richiamando TAR Valle d’Aosta n. 8 del 2018 e TAR Lombardia, Brescia, n. 83 del 2017.

Nel caso concreto il giudizio di pericolosità difetta di attualità e concretezza: l’episodio risale al 2001, con assoluzione nel 2007, e l’Amministrazione non ha addotto elementi sulla persistenza dei dubbi dopo oltre vent’anni. Non basta il richiamo a un precedente del 2013, peraltro non depositato. Quanto ai congiunti, il rapporto con soggetti pregiudicati può giustificare il diniego, ma nella specie non sono stati valutati i rapporti effettivi, trattandosi di soggetti non conviventi. Il provvedimento è quindi annullato per difetto di motivazione, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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