Valutazione di anomalia dell’offerta e costi indiretti della manodopera (Cons. Stato n. 4250 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il sindacato giurisdizionale è pieno, penetrante ed effettivo, ma non sostitutivo: il giudice non può sovrapporre la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione, né svolgere un’autonoma verifica sull’esistenza dell’anomalia. L’obbligo di indicare i costi della manodopera in offerta, e la correlativa verifica di congruità, riguarda solo i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa. Restano esclusi i costi indiretti relativi al personale di supporto o impiegato in via trasversale su più contratti, il cui costo non si presta a rimodulazione per il singolo appalto. La conferma della sentenza di primo grado è coerente con tale assetto quando la verificazione disposta in prime cure non risulti travisata.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una gara per l’affidamento in concessione integrata dei servizi cimiteriali. La procedura è stata aggiudicata a una società. Un raggruppamento concorrente, rimasto soccombente, ha impugnato davanti al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, l’aggiudicazione e i verbali di gara, contestando la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria. Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza n. 766/2024.
Il raggruppamento ha proposto appello, articolando due motivi: l’erronea qualificazione delle figure offerte nel criterio premiante e l’asserita sottostima del costo delle lapidi e degli accessori, con conseguente squilibrio del piano economico e finanziario. Hanno resistito l’aggiudicataria e il Comune.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Consiglio di Stato richiama la distinzione tra costi diretti e costi indiretti della commessa. L’obbligo di indicare i costi della manodopera e la verifica della loro congruità si impongono solo per i dipendenti impiegati stabilmente nell’appalto. Non vale invece per le figure professionali utilizzate in via indiretta, che operano occasionalmente o trasversalmente su più contratti. Richiamando Cons. Stato sez. V n. 6786 del 2020, il Collegio rileva che l’aggiudicataria ha distinto le unità impiegate nella gestione del servizio da quelle stabili addette ad altri cimiteri, come emerge dalla lettura dell’offerta tecnica. Il motivo è quindi infondato.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che la valutazione di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e resta di norma sottratta al sindacato di legittimità. Il giudice può censurare solo la scelta chiaramente inattendibile o frutto di un procedimento applicativo viziato, senza sostituire la propria idea tecnica a quella dell’amministrazione. Richiamando Cons. Stato sez. V n. 4620 del 2021, n. 4209 del 2021 e n. 6696 del 2022, il Collegio conferma che il TAR ha fatto buon governo di tali principi.
Il TAR aveva disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. per accertare la veridicità dei dati del piano economico e finanziario, con particolare riguardo al costo delle lapidi e degli accessori. Secondo il Collegio, l’esito della verificazione non è stato travisato: le lapidi hanno un prezzo vantaggioso perché acquistate in stock da un fornitore abituale.
La Corte rileva infine che l’intera argomentazione dell’appellante si fonda non su circostanze di fatto, ma su una personale interpretazione delle stesse. Le censure mirano in sostanza a ottenere un sindacato sostitutivo sulle valutazioni dell’amministrazione, non ammissibile. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.