Porto d’armi, divieto prefettizio e rivalutazione dopo termine ragionevole (TAR Calabria n. 2088 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca, il diniego di autorizzazione e il divieto previsti dall’art. 39 del T.U.L.P.S. si fondano su un giudizio ampiamente discrezionale circa il pericolo per la sicurezza pubblica, nel quale rilevano anche fatti isolati ma significativi. Il presupposto del diniego di porto d’armi non risiede in una condanna penale o nella pendenza di un giudizio penale in sé considerati: è sufficiente che permanga l’assenza di affidamento di non abusare delle armi. Il richiamo a pendenze penali risalenti, concluse con esito assolutorio, non inficia pertanto la legittimità del provvedimento prefettizio. Il giudizio di inaffidabilità può razionalmente ancorare al decorso di un ulteriore lasso di tempo la verifica sulla personalità del richiedente, purché l’atto preveda la rivalutazione della fattispecie, escludendo che il diniego perduri sine die.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva al Prefetto della Provincia di Cosenza il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. L’istanza veniva rigettata, in quanto risultava ancora operativo il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato nel 2019 nei suoi confronti, con richiamo a due precedenti penali.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo violazione di legge, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Sosteneva che, in mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento inibitorio, dovesse riconoscersi un interesse giuridicamente protetto alla rivalutazione della posizione dopo il decorso di un termine ragionevole, in presenza di sopravvenienze positive, tra cui una sentenza penale favorevole in sede di impugnazione del decreto di condanna. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla natura del potere esercitato. La revoca, il diniego di autorizzazione e il divieto ex art. 39 del T.U.L.P.S. presuppongono un giudizio ampiamente discrezionale sul pericolo per la sicurezza pubblica, nel quale assumono rilievo anche fatti isolati ma significativi, oppure, su altro versante, la carenza delle eccezionali esigenze concrete di difesa personale. Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio, Sez. I, n. 4892 del 2024.

Su questa base il TAR respinge la censura centrale. Il richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, a pendenze penali risalenti nel tempo e concluse con sentenza assolutoria non vale a inficiare la legittimità del diniego. Il presupposto dell’atto non è la condanna penale né la pendenza del giudizio in quanto tali: ciò che rileva è il permanere dell’assenza di affidamento di non abusare delle armi, apprezzata dall’Amministrazione con giudizio discrezionale immune dai vizi denunciati.

Il Tribunale affronta poi la doglianza sull’assenza di un termine finale. Il giudizio di inaffidabilità, osserva il Collegio, ancora razionalmente al trascorrere di un ulteriore lasso di tempo la sicurezza sulla personalità del richiedente. Lo stesso provvedimento impugnato afferma che l’intera fattispecie sarebbe stata sottoposta a rivalutazione: ciò smentisce la tesi secondo cui il diniego perdurerebbe sine die e riconosce in concreto l’interesse alla verifica successiva della posizione.

Il bilanciamento tra le ragioni di prevenzione e la cura dell’interesse pubblico convince quindi il Collegio della razionalità e logica della prudenza adottata dall’Amministrazione, tanto più che la licenza era richiesta per uso personale sia pure giustificato da ragioni professionali. Il ricorso è rigettato; le spese di lite sono compensate per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *