Atto confermativo e inammissibilità del ricorso avverso il diniego di riesame (TAR Sardegna n. 498 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con il quale l’amministrazione, a fronte di una segnalazione di abuso edilizio, si limiti a ribadire quanto già statuito in precedenti comunicazioni, senza svolgere alcuna nuova istruttoria, ha natura meramente confermativa ed è privo di spessore provvedimentale. Esso non è intrinsecamente suscettibile di impugnazione e va qualificato come diniego di esercizio del riesame dell’affare. In quanto espressione di discrezionalità amministrativa, tale diniego non è impugnabile, salvo casi eccezionali fondati su ragioni di equità e giustizia sostanziale. L’assenza di tempestiva impugnazione degli atti presupposti preclude l’esame nel merito e determina l’inammissibilità anche della domanda avverso il silenzio, non potendo l’amministrazione essere condannata a riesercitare un potere già esercitato, a tutela della certezza delle situazioni giuridiche e della perentorietà dei termini.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con il terreno della controinteressata, ha segnalato al Comune la presunta natura abusiva di due fabbricati ivi realizzati. Dopo l’istanza di accesso ai titoli edilizi, ha chiesto all’ente di accertare gli abusi. Con nota del 31.01.2022 il Comune ha dichiarato di non poter datare con certezza l’edificazione e quindi di non potersi pronunciare sull’abusivismo.

A fronte dei successivi solleciti del ricorrente, corredati di un frazionamento del 1996 e poi di una sovrapposizione di foto aeree del 1968 e del 2019, il Comune ha confermato la propria posizione con la nota prot. n. 1950 del 22.04.2022. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento, deducendo la sua natura non meramente confermativa, e in subordine ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio con condanna dell’amministrazione a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare del Comune, incentrata sulla natura meramente confermativa dell’atto impugnato. Il provvedimento si limita a ribadire quanto già formalizzato con le precedenti comunicazioni, nelle quali l’ente aveva escluso l’esistenza dei presupposti per pronunciarsi su situazioni di abusivismo.

La qualificazione dell’atto come meramente confermativo discende dal suo stesso tenore letterale. L’amministrazione non ha svolto alcuna nuova istruttoria, ma si è limitata a richiamare gli accertamenti già condotti in ordine al medesimo asserito abuso. Ne deriva l’insussistenza di uno specifico interesse all’annullamento, in difetto di tempestiva impugnazione degli atti precedenti, di identico tenore.

Il Tribunale ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui l’atto sarebbe stato adottato sulla base dell’elemento nuovo costituito dalla sovrapposizione delle foto aeree. Nell’atto impugnato il Comune ha espressamente dichiarato che quella documentazione risultava già consultata nell’ambito delle verifiche riferite alle precedenti comunicazioni. L’amministrazione, dunque, non ha compiuto alcuna nuova istruttoria e ha coerentemente confermato le proprie determinazioni, mai impugnate.

Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso, tanto nella domanda di annullamento quanto in quella subordinata proposta ex artt. 31 e 117 c.p.a. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’atto meramente confermativo, privo di spessore provvedimentale, non è impugnabile e va qualificato come diniego di esercizio del riesame dell’affare. Trattandosi di espressione di discrezionalità amministrativa, tale diniego non è sindacabile, salvo casi eccezionali fondati su ragioni di equità e giustizia sostanziale, non ravvisabili nel caso di specie. Sul punto richiama Consiglio di Stato n. 2622 del 2021 e TAR Cagliari n. 647 del 2023.

Il Tribunale esclude infine che l’amministrazione possa essere condannata a esercitare nuovamente un potere già in passato esercitato con atti non tempestivamente impugnati, dovendosi salvaguardare il principio di certezza delle situazioni giuridiche e la perentorietà dei termini di impugnazione. Le spese sono state compensate in ragione della novità della specifica fattispecie esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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