Ordini di servizio e autorizzazione implicita al lavoro straordinario (Cons. Stato n. 4278 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli ordini di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sottoscritti dal Capo Turno e vistati dal Comandante, costituiscono atti idonei a provare lo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l’orario ordinario e integrano autorizzazione implicita al lavoro straordinario. L’assegnazione del dipendente a un servizio che comporta necessariamente il superamento dell’orario normale implica, di per sé, l’autorizzazione a tale superamento, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di corrispondere il relativo compenso. Il principio di cui all’art. 97 Cost. non impone una preventiva autorizzazione formale ed esplicita, potendo questa desumersi dagli ordini impartiti. Gli ordini di servizio, integrati dalle schede di gestione automezzi e carburante, assolvono alla funzione di principio di prova, gravando sull’Amministrazione l’onere di possedere e produrre la documentazione del rapporto di lavoro. La legittima acquisizione dei documenti da parte del dipendente non ne inficia l’utilizzabilità in giudizio.
Il Fatto
Due appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, addetti alla sede di Foggia e impiegati nella guida dei mezzi di soccorso, hanno chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto e la condanna dell’Amministrazione al pagamento del compenso per lavoro straordinario, quantificato in somme diverse per ciascuno, come da diffida notificata nel 2017.
Il TAR Puglia, con sentenza n. 77 dell’11 gennaio 2023, ha accolto il ricorso ritenendo provato il credito, salvo che per una parte riferita a uno dei ricorrenti, rispetto alla quale ha accolto l’eccezione di prescrizione. Il Ministero dell’interno e il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Foggia hanno proposto appello, articolando tre motivi relativi all’inutilizzabilità delle prove, all’erronea applicazione delle norme di contabilità di Stato e all’errata quantificazione delle somme.
La Motivazione della Corte
Il nodo del gravame riguarda la lamentata assenza di una previa autorizzazione allo svolgimento degli straordinari, che sola, secondo gli appellanti, consentirebbe l’attuazione del principio di cui all’art. 97 Cost. Le Amministrazioni sostengono che l’autorizzazione non possa essere sostituita dagli ordini di servizio né ritenersi implicitamente rilasciata, e fondano la distinzione tra fogli e disposizioni di servizio sul d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64, segnatamente agli artt. 22 e 24, che disciplinano rispettivamente le disposizioni di servizio e il foglio di servizio.
La Sezione ricostruisce il rapporto tra le fonti organizzative interne ravvisando un legame di genus a species tra disposizioni di servizio e ordini di servizio: i secondi si atteggiano per la loro specificità rispetto alle indicazioni generali contenute nelle prime. Su questa base la decisione del primo giudice risulta immune dai vizi denunciati.
Il Collegio condivide l’impostazione del TAR: gli ordini di servizio, per un verso, integrano un principio di prova, essendo l’Amministrazione tenuta a possedere tutta la documentazione del rapporto di lavoro; per altro verso, devono ritenersi implicitamente comprendenti anche l’autorizzazione allo straordinario. La peculiarità del servizio dei Vigili del fuoco comporta che, disponendo che un appartenente al Corpo presti attività che richiede il superamento dell’orario, nel contempo si autorizza necessariamente tale superamento, con obbligo di corrispondere il compenso.
Dalla documentazione acquisita in via istruttoria è emerso che il Comando di Foggia, per ragioni non chiarite e in distonia con il regolamento di servizio, non disponeva di disposizioni di servizio. Assume quindi rilievo decisivo la valenza degli ordini di servizio prodotti, cui accedono le schede di gestione automezzi e carburante: documenti che tracciano il movimento del mezzo e dell’autista per la specifica missione e sono sottoscritti dal Capo Turno e vistati dal Comandante. Da qui la loro idoneità a radicare il diritto degli appellati alla corresponsione degli straordinari.
Quanto alle modalità di acquisizione, la Sezione rileva che i dipendenti hanno ottenuto copia dei documenti accedendo, come ogni dipendente, al relativo applicativo, senza seria contestazione degli appellanti sulla genuinità del materiale prodotto. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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