Silenzio-inadempimento e obbligo di trascrizione del decreto di esproprio (TAR Calabria n. 1393 del 13.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 23, comma 4, d.P.R. n. 327/2001 pone a carico del beneficiario dell’espropriazione l’obbligo di eseguire senza indugio le operazioni di trascrizione e di voltura catastale del decreto di esproprio. Tale obbligo sussiste quando il procedimento ablatorio si è concluso senza contestazioni. L’inerzia dell’amministrazione sull’istanza del soggetto espropriato integra un silenzio-inadempimento, impugnabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Il giudice accerta l’obbligo di provvedere e assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento.
Il Fatto
Con decreto definitivo di esproprio del 3 agosto 1999, l’allora Comunità Montana dei Monti Reventino – Tiriolo – Mancuso disponeva l’espropriazione di un’area di 640 mq, individuata nel Catasto del Comune di Motta Santa Lucia al foglio di mappa n. 4, particella definitiva n. 242. L’ente espropriante non provvedeva né alla trascrizione del decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, né alla volturazione catastale della particella.
Con istanza del 9 novembre 2023, il proprietario espropriato chiedeva all’Ufficio di Liquidazione delle soppresse Comunità Montane Calabresi di provvedere ai sensi dell’art. 23, comma 4, d.P.R. n. 327/2001. L’amministrazione non riscontrava l’istanza. Il ricorrente ha quindi impugnato davanti al TAR il silenzio serbato, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna all’adempimento e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella sussistenza di un obbligo giuridico di provvedere sull’istanza di trascrizione e voltura e nella conseguente configurabilità di un silenzio-inadempimento. Il parametro normativo è offerto dall’art. 23, comma 4, d.P.R. n. 327/2001, secondo cui le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell’esproprio.
Il giudice richiama poi l’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 327/2001, che individua il beneficiario dell’espropriazione nel soggetto, pubblico o privato, in favore del quale è emesso il decreto di esproprio. Da tale coordinamento discende che l’obbligo di curare la trascrizione e la voltura non grava sull’espropriato, ma sull’ente che ha tratto vantaggio dall’ablazione.
La decisione si fonda su un precedente specifico: TAR Lazio, Latina, sez. I, 17 settembre 2022, n. 742. Da quella pronuncia il Collegio mutua il principio secondo cui le operazioni di trascrizione e voltura devono avvenire senza indugio, a cura e spese del beneficiario, in presenza di decreti di esproprio legittimi e non contestati.
Applicando tale regola al caso concreto, il TAR rileva che il procedimento ablatorio si è concluso senza contestazioni. Sussiste quindi in capo all’amministrazione un obbligo giuridico di procedere alla trascrizione del decreto. L’inerzia sull’istanza del ricorrente, che ha subito il procedimento ablatorio, configura un silenzio-inadempimento impugnabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a. L’amministrazione, non costituitasi, non ha offerto elementi per contestare l’esistenza dell’obbligo.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Commissario Straordinario per la liquidazione delle Comunità Montane Calabresi deve provvedere sulla richiesta di trascrizione del decreto di esproprio entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio riserva la nomina di un commissario ad acta all’eventuale perdurare dell’inerzia, su istanza del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 2.000 euro, oltre rifusione del contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Nota della Redazione
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