Destinazione a funzione pubblica condiziona divieto di alienazione beni regionali (TAR Sardegna n. 42 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 1, della legge regionale Sardegna n. 35/1995 subordina la messa in vendita degli immobili regionali privatistici alla duplice condizione che gli stessi non siano funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali e non siano destinabili agli enti locali territoriali. L’ipotesi ostativa all’alienazione si configura solo quando il Comune richiedente indichi una precisa e individuata funzione istituzionale cui destinare il bene. In difetto di tale indicazione, la richiesta comunale si risolve in un mero intento di monetizzazione e non impedisce alla Regione, legittima proprietaria, di disporre liberamente dell’immobile. La delibera di Giunta che approva l’elenco dei beni da alienare costituisce atto amministrativo a carattere generale e non è soggetta alle norme sulla partecipazione al procedimento ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune ricorrente aveva da tempo avviato con la Regione un’interlocuzione per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, formalizzata in un protocollo d’intesa. In tale contesto aveva ripetutamente chiesto l’acquisizione di una porzione di fabbricato costiero occupata da un sodalizio nautico, indicandola tra i beni di maggior interesse per l’ente.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 6/43 del 05.02.2019 la Regione inseriva il medesimo immobile nell’elenco dei beni del patrimonio disponibile da alienare ai sensi della legge regionale di settore. Decorso inutilmente il termine per il parere della competente Commissione consiliare, la delibera diveniva efficace, con conseguente diniego implicito della domanda di trasferimento comunale. Il Comune ha quindi impugnato la delibera davanti al TAR, deducendo la violazione della legge regionale e delle proprie prerogative procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur non prive di profili di fondatezza le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione, preferisce una risposta giurisdizionale incentrata sugli aspetti sostanziali della vicenda e ne rileva l’infondatezza.
Muovendo dal dato letterale dell’art. 1 della legge regionale n. 35/1995, il Tribunale osserva che la regola normativa di base è l’obbligo di alienazione a prezzo di mercato degli immobili regionali soggetti a regime privatistico. La precisazione relativa alla destinazione agli enti locali va letta coerentemente con tale impianto: il divieto di vendita costituisce una notoria eccezione e non può convertirsi in regola.
Ne deriva che l’ipotesi ostativa opera concretamente solo se il Comune individua una precisa funzione istituzionale cui destinare l’immobile. L’opposta lettura attribuirebbe alla norma l’irragionevole effetto di consentire a qualunque ente locale di pretendere apoditticamente l’assegnazione di qualsiasi bene regionale, violando il canone della libertà dispositiva e il principio di preferenza per la dismissione degli immobili pubblici non funzionali.
Nel caso concreto il Comune non ha indicato alcuna funzione pubblica, attuale e concreta, cui destinare il bene. La richiesta si sostanzia pertanto in un intento di monetizzazione, che non giustifica la sottrazione dell’immobile al proprietario regionale, il quale intende venderlo a prezzo di mercato per esigenze di equilibrio di bilancio.
Quanto alla pretesa pretermissione delle prerogative procedimentali, la delibera impugnata, in quanto atto a carattere generale presupposto a molteplici procedure di vendita, non soggiace alle norme sulla partecipazione invocate, per espressa previsione dell’art. 13 della legge n. 241/1990. In ogni caso, essendo la decisione regionale di rigetto vincolata, opererebbe il meccanismo sanante dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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