Referenza bancaria da ciascun componente RTI e soccorso istruttorio solo per mandataria (Cons. Stato n. 4313 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la clausola della lex specialis che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, imponga la produzione di una distinta referenza bancaria da parte di ciascun componente. La previsione risponde all’esigenza di verificare l’affidabilità economico-finanziaria di ogni operatore e si giustifica in ragione della responsabilità solidale dei componenti del raggruppamento. Il soccorso istruttorio deve essere attivato nei confronti del solo soggetto cui è imputabile la carenza documentale, nella specie la mandataria, senza che le mandanti possano dolersi della mancata attivazione nei loro confronti. La stazione appaltante applica correttamente la disciplina di gara in ossequio ai principi dell’autovincolo e della par condicio.
Il Fatto
Il Consorzio appellante partecipava, come mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, alla gara per la concessione di valorizzazione di un immobile di proprietà dello Stato, indetta ai sensi dell’art. 3-bis d.l. n. 351/2001, convertito dalla legge n. 410/2001. La concessione veniva aggiudicata a un’altra ditta, mentre il raggruppamento veniva escluso per la mancata produzione della referenza bancaria della mandataria, nonostante l’attivazione del soccorso istruttorio.
Il Consorzio impugnava davanti al TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, l’aggiudicazione, l’esclusione, l’avviso e i verbali di gara, estendendo poi l’impugnazione, con motivi aggiunti, all’atto di concessione nel frattempo stipulato. Il TAR respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. Il Consorzio proponeva appello, resistito dall’Agenzia del Demanio e dall’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i tre motivi, stante la loro connessione, e li ritiene infondati. Muove dalla lex specialis, che all’art. 1.3 escludeva l’applicazione del Codice dei contratti pubblici salvo per le disposizioni espressamente richiamate. L’art. 4.3.1 dell’avviso prescriveva che, in caso di raggruppamento, le referenze bancarie dovessero essere presentate da ciascun componente.
Accertato che la mandataria non aveva mai prodotto la referenza, neppure dopo il soccorso istruttorio, la Corte ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente applicato la disciplina di gara, in ossequio ai principi dell’autovincolo e della par condicio. La doglianza dell’appellante, secondo cui il soccorso istruttorio avrebbe dovuto essere attivato anche nei suoi confronti, resta indimostrata: non è provato in che modo le mandanti avrebbero potuto sopperire alla carenza riguardante la capogruppo.
Quanto alla mancata comunicazione alla mandante della richiesta di soccorso istruttorio e del provvedimento di esclusione, la Corte rileva che l’avviso di gara (art. 4.3.) prevedeva l’invio delle comunicazioni relative alla procedura esclusivamente alla capogruppo, evenienza pacificamente verificatasi. Le mandanti avevano omesso di indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di partecipazione.
Infine, è respinto il motivo secondo cui sarebbe stata sufficiente una sola referenza, essendo il raggruppamento soggetto unitario. La previsione di una distinta referenza per ciascun componente non è illegittima né irragionevole: si giustifica per l’oggetto della gara e per la responsabilità solidale dei componenti, consentendo all’Amministrazione di accertare l’affidabilità economico-finanziaria di ogni operatore. La diversa fattispecie richiamata dall’appellante, Cons. Stato, Sez. V, n. 6542/2021, concerneva un caso in cui la referenza per ciascun componente non era espressamente richiesta dalla lex specialis. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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