Ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 495 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro è titolo azionabile davanti al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Una volta accertati il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina l’adempimento nel termine assegnato e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina sin d’ora un Commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria, ha ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza 18 marzo 2024 n. 80, l’accertamento del diritto al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici di precariato svolti presso il Ministero, con condanna dell’Amministrazione alla sua costituzione e all’accredito di euro 3.000,00, oltre accessori e spese.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Notificata al Ministero il 25 marzo 2024, è rimasta ineseguita oltre il termine dilatorio di centoventi giorni. La ricorrente ha quindi introdotto davanti al TAR Veneto il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 15 luglio 2025; la sentenza è stata notificata al Ministero e sono decorsi i centoventi giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997.

Nessun dubbio, osserva il Collegio, sussiste sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è infatti prevista proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza e, in particolare, di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di euro 3.000,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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