Regressione tariffaria sanitaria: controinteressate le strutture della macroarea (Cons. Stato n. 4402 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la determinazione delle modalità della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale espressione di potere autoritativo, restando sottratte a tale giurisdizione le sole questioni di mera quantificazione e concreta debenza delle somme. Il riparto si determina in base alla natura dell’atto impugnato e all’esistenza di un esercizio di potere autoritativo, non alle censure articolate dalla parte. Poiché la rideterminazione dell’importo assegnato a una struttura si riverbera sui saldi complessivi e impone una redistribuzione delle risorse tra le strutture della medesima branca, il ricorso avverso i provvedimenti di regressione tariffaria va notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno una delle strutture che hanno contribuito al superamento del tetto di spesa della macroarea, titolari di un interesse oppositivo e quindi controinteressate.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata, operante in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale nella branca della diagnostica per immagini, impugnava davanti al TAR Campania la nota con cui l’Azienda Sanitaria Locale le intimava il pagamento di circa 150.000 euro a titolo di regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016, unitamente alle deliberazioni del direttore generale, adottate fra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione stessa.
Il TAR, respinte le eccezioni di inammissibilità dell’Amministrazione, accoglieva il ricorso e annullava gli atti per l’illegittimità di una pretesa avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi di riferimento, richiamando l’indirizzo del Cons. Stato, sez. III, 15 giugno 2020, n. 3806. Proponeva appello l’Azienda Sanitaria, articolando sette motivi, tra cui il difetto di giurisdizione e l’omessa notificazione ad almeno un controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la respinge. La sentenza appellata ha correttamente applicato l’orientamento secondo cui la contestazione delle modalità di determinazione della regressione tariffaria investe l’esercizio di un potere autoritativo, con conseguente attrazione nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. e art. 33 d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7 legge n. 205/2000. Nel caso concreto la censura riguardava la complessiva tempistica dell’esercizio del potere sul piano temporale: profilo che, per la sua afferenza obiettiva al potere, radica la giurisdizione amministrativa.
La Corte ritiene non pertinenti le due ordinanze di Cass. civ., sez. un., 21 novembre 2023, nn. 32259 e 32265, invocate dall’appellante. In quelle fattispecie erano impugnate solo le note di esercizio del diritto di credito, a valle di delibere non censurate; qui invece l’impugnazione della nota si accompagnava a quella delle delibere determinative dei criteri, quali atti presupposti. Il riparto, si precisa, dipende dalla natura dell’atto impugnato e dalla sussistenza di un potere autoritativo, non dalle censure dedotte. Il potere sussiste nella fase di determinazione dei criteri, non in quella successiva di calcolo e recupero delle somme.
Passando al secondo profilo, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità dell’originaria impugnazione per omessa notifica ad almeno un controinteressato. L’orientamento della Sezione è consolidato: una rideterminazione in melius dell’importo assegnato si riverbera sui saldi complessivi e implica una redistribuzione delle risorse tra le strutture accreditate della stessa branca, onde rispettare il tetto di finanziamento complessivo. Da qui la lesione potenziale delle altre strutture e la loro veste di controinteressate, con obbligo di notificare il ricorso ad almeno una di esse (Cons. Stato, sez. III, n. 3741 del 2025; n. 8766 del 2024; n. 3603 del 2024; n. 10891 del 2022).
A identiche conclusioni la Corte perviene per la regressione tariffaria in Campania, ancorata, dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2451 del 2003, al contributo di ciascuna struttura al superamento del tetto di spesa aziendale per macroarea. Il meccanismo per delibere-quadro, protocolli d’intesa e contratti con le singole strutture, con fissazione del tetto per macroarea e non per singolo centro (Cons. Stato, sez. III, n. 6066 del 2021), conferma che anche l’impugnazione del provvedimento di regressione incide sull’interesse delle strutture che hanno contribuito al superamento del tetto.
Nella specie il ricorso di primo grado non era stato notificato ad alcuna delle strutture interessate: donde l’inammissibilità, con riforma della sentenza appellata e definizione in rito. Restano assorbiti i motivi di appello e la questione della comunicazione delle delibere alla ricorrente. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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