Nessun risarcimento per interdittiva antimafia fondata su norma poi dichiarata incostituzionale (TAR Piemonte n. 202 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da interdittiva antimafia, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma posta a fondamento del provvedimento non integra di per sé la colpa dell’amministrazione. Il giudizio sulla responsabilità va condotto con riferimento al momento di adozione dell’atto, alla stregua delle norme vigenti e delle indicazioni giurisprudenziali allora esistenti. La condanna penale ex art. 444 cod. proc. pen. e la successiva estinzione del reato non impediscono l’adozione della misura, poiché questa conserva natura preventiva e presupposti autonomi rispetto al giudizio penale. Il diritto al risarcimento presuppone la prova del danno e del nesso causale nel limitato arco temporale in cui l’inerzia dell’amministrazione sia effettivamente qualificabile come colposa.
Il Fatto
Il ricorrente, già legale rappresentante di una società, era stato condannato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, con pena poi estinta per intervenuto risarcimento e riconosciuta estemporaneità del reato. Anni dopo, entrato nella compagine di una start-up innovativa e divenutone legale rappresentante, veniva raggiunto da un’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto. Il provvedimento veniva impugnato senza successo davanti al giudice amministrativo.
Nel frattempo sopravvenivano la riabilitazione concessa dal Tribunale di sorveglianza, la revoca della misura e l’ordinanza n. 178 del 2021 con cui la Corte costituzionale dichiarava illegittima la norma che aveva esteso gli effetti interdittivi a tale fattispecie di reato. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna delle amministrazioni al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la vicenda e individua il thema decidendum nella responsabilità dell’amministrazione per colpa. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il riconoscimento del diritto al risarcimento esige, oltre all’illegittimità dell’atto, anche l’elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all’agente.
Sul punto decisivo, il Collegio osserva che la declaratoria di incostituzionalità è sopravvenuta alla concatenazione degli eventi. Al momento dell’adozione dell’interdittiva la norma era vigente e la giurisprudenza ne ammetteva l’applicazione; manca dunque la colpa dell’amministrazione. Né rileva l’estinzione del reato, perché la misura di prevenzione conserva natura e finalità autonome rispetto al giudizio penale, e solo la riabilitazione consente di superare gli effetti del precedente giudizio.
Da qui la delimitazione dell’unico arco temporale astrattamente risarcibile: quello intercorrente tra la riabilitazione e il ritiro della misura interdittiva. Il Tribunale esclude però che in tale periodo residui un danno risarcibile, perché la domanda è incentrata su una mancata attività di consulenza che si estende per gran parte a epoca anteriore alla riabilitazione, risulta generica nel periodo e priva di riscontro probatorio per il limitato ritardo nel ritiro.
Le spese legali relative ai giudizi amministrativi e penali non sono pertinenti all’operato dell’amministrazione dell’Interno e restano quindi escluse. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate, in considerazione del ritardato intervento della Corte costituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.