Regressione tariffaria, necessaria la notifica alle strutture controinteressate (Cons. Stato n. 4403 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto le modalità di determinazione della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., perché involgono l’esercizio di un potere autoritativo; restano devolute al giudice ordinario le sole contestazioni sulla mera quantificazione e concreta debenza delle somme. Il ricorso avverso i provvedimenti di regressione tariffaria va notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno una delle strutture accreditate che hanno contribuito al superamento del tetto di spesa, le quali sono titolari di un interesse oppositivo e assumono la veste di controinteressate. Tale regola vale anche per il meccanismo della Regione Campania, che ancora la regressione al contributo di ciascuna struttura al superamento del tetto di spesa della macroarea.

Il Fatto

Una società titolare di un centro specialistico di oftalmologia, operante in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui l’Azienda Sanitaria Locale le ha intimato il pagamento di una somma a titolo di regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016, insieme alle deliberazioni del direttore generale di definizione della regressione adottate fra il 2018 e il 2019.

Il TAR, respinte le eccezioni di inammissibilità, ha accolto il ricorso e annullato gli atti, ritenendo irragionevole la richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi di riferimento, in linea con l’indirizzo del Consiglio di Stato. L’Azienda ha proposto appello, articolando sette motivi; la società si è costituita e ha eccepito di non aver mai ricevuto notificazione delle delibere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto, in ordine logico, l’eccezione di difetto di giurisdizione e la respinge. La sentenza di primo grado ha correttamente applicato la giurisprudenza della Sezione: la decisione sulle modalità di determinazione della regressione tariffaria è espressione di potere autoritativo e rientra nella giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici, già prevista dall’art. 33 d.lgs. n. 80/1998 e oggi dall’art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. Si sottraggono a tale giurisdizione solo le liti sulla mera quantificazione e concreta debenza delle somme.

La contestazione della ricorrente riguardava la tempistica dell’esercizio del potere, quindi le modalità dello stesso sul piano temporale. Irrilevante è la qualificazione dell’atto impugnato: la giurisdizione si determina in base alla natura dell’atto e all’esistenza di un esercizio di potere autoritativo, non alle censure articolate dalla parte. Le ordinanze delle Sezioni Unite n. 32259 e n. 32265 del 2023, invocate dall’appellante, non hanno innovato sui criteri di riparto, perché riguardavano fattispecie in cui erano impugnate solo le note di richiesta del credito, senza censure alle delibere a monte.

Passando all’eccezione di inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato, il Collegio la ritiene fondata. L’orientamento consolidato della Sezione stabilisce che la rideterminazione in melius dell’importo assegnato a una struttura si riverbera sui saldi complessivi e impone una redistribuzione delle risorse tra le strutture accreditate della medesima branca, per rispettare il tetto di finanziamento. Le altre strutture hanno quindi un interesse a difendere la legittimità del provvedimento e assumono la veste di controinteressate.

Identica conclusione vale per la regressione tariffaria unica in Campania. Il meccanismo regionale, a partire dalla deliberazione di Giunta n. 2451 del 1 agosto 2003, ancora la regressione al contributo di ciascuna struttura al superamento del tetto di spesa aziendale per macroarea; le modalità sono affidate a un Tavolo tecnico paritetico. Anche il provvedimento di regressione si basa sulla considerazione complessiva del contributo di ciascuna struttura, onde l’impugnazione è suscettibile di pregiudicare l’interesse delle altre.

Nel caso concreto il ricorso di primo grado non è stato notificato a nessuna delle strutture interessate. La definizione in rito esonera dall’esame dei motivi di appello e della questione sulla comunicazione delle delibere. Le spese del doppio grado sono compensate per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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