Correzione del dispositivo per omissione dell’antistatarietà (TAR Lombardia n. 2216 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 86, comma 1, cod. proc. amm. è volta a emendare il solo dispositivo della sentenza, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione. La correzione è ammissibile quando la pronuncia sia affetta da una divergenza tra la volontà del giudice e la sua espressione formale, purché la stessa sia immediatamente rilevabile dall’atto. La dichiarazione di antistatarietà, resa tempestivamente e in modo inequivoco nell’atto introduttivo, impone al giudice di liquidare le spese di lite direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. L’omessa considerazione di tale dichiarazione nel dispositivo della sentenza, dovuta a mero errore materiale, legittima l’accoglimento dell’istanza di correzione, con conseguente integrazione della formula dispositiva.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia l’ordine di allontanamento e il divieto di stazionamento nelle zone rosse del Comune di Milano, notificato in data 31.12.2025 e adottato ai sensi dell’ordinanza del Prefetto di Milano prot. n. 0301394 del 26.09.2025, valida dal 01.10.2025 al 31.03.2026. Con sentenza del 02.04.2026, la Sezione Prima aveva definito il ricorso, accogliendolo e condannando l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
Successivamente, il ricorrente ha depositato, in data 21.04.2026, un’istanza di correzione dell’errore materiale, chiedendo che il dispositivo della sentenza fosse modificato nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio, in quanto disposta in favore della parte ricorrente e non del difensore che si era dichiarato antistatario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che l’istanza di correzione risulta meritevole di accoglimento. Il Collegio ha osservato che la dichiarazione di antistatarietà era stata resa tempestivamente e in modo inequivoco nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che il mancato riconoscimento di tale istanza nel dispositivo della sentenza costituiva un mero errore materiale.
Il Collegio ha pertanto disposto che il dispositivo della sentenza sia corretto mediante l’aggiunta, dopo le parole “condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge”, delle parole “in favore dei difensori antistatari”.
Il TAR ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, cod. proc. amm., dando così esecuzione alla correzione disposta. La decisione si fonda sulla natura della correzione degli errori materiali, che non richiede una nuova valutazione del merito della controversia, ma si limita a ripristinare la corrispondenza tra la volontà del giudice e la formulazione formale della pronuncia.
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Nota della Redazione
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