Termini ordinatori del procedimento disciplinare militare e avvio “senza ritardo” (TAR Emilia-Romagna n. 444 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini previsti dagli artt. 1398 e 1399 del d.lgs. n. 66/2010 per l’avvio del procedimento disciplinare di corpo hanno natura ordinatoria e funzione sollecitatoria dell’azione amministrativa. L’obbligo di contestare l’addebito “senza ritardo” non si misura sul mero dato cronologico, ma su un criterio di ragionevolezza che consideri la complessità della vicenda e l’esigibilità della condotta dell’Amministrazione militare. La regola dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010 impone l’avvio del procedimento anche in pendenza del giudizio penale, salvo che ricorra una particolare complessità dell’accertamento o che i fatti siano compiuti in adempimento di obblighi di servizio. Il giudizio di proporzionalità della sanzione è sindacabile solo per illogicità manifesta, tenuto conto dei precedenti disciplinari del militare.
Il Fatto
Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Portomaggiore ha irrogato a un carabiniere la sanzione della consegna per sette giorni. L’addebito riguardava un intervento insistente e non imparziale presso la polizia municipale, volto a favorire un autotrasportatore conoscente in occasione di un controllo su strada. Il militare ha proposto ricorso gerarchico, respinto il 16 febbraio 2022, e ha quindi impugnato sia il provvedimento sanzionatorio sia il rigetto davanti al giudice amministrativo.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1393 e 1398 del d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto essere avviato senza attendere la definizione del giudizio penale. Ha inoltre contestato la sproporzione della sanzione, il difetto di motivazione, la disparità di trattamento e il travisamento dei fatti. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione della consegna come sanzione di corpo e ricorda che, ai sensi dell’art. 1398 del d.lgs. n. 66/2010, la contestazione deve avvenire senza ritardo dalla conoscenza dell’infrazione. Il giudice precisa che tale obbligo va letto entro un termine ragionevole, valutato alla luce della complessità di ogni singola vicenda.
Il Collegio, richiamando il parere del Cons. Stato, sez. I, n. 565/2024 e la sentenza Cons. Stato, sez. IV, n. 1507 del 2018, afferma la natura ordinatoria dei termini procedimentali. L’Amministrazione non deve procrastinare l’avvio del procedimento, ma la tempestività non si misura sul solo dato temporale: rileva un criterio di ragionevolezza che consideri tutte le particolarità del caso concreto.
Passando all’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, il Tribunale ribadisce la regola dell’avvio del procedimento anche in pendenza del giudizio penale, con due eccezioni: l’accertamento di particolare complessità e i fatti compiuti in adempimento di obblighi di servizio. Nel caso concreto la seconda condizione è esclusa, ma la prima è ravvisata. La contestazione dell’addebito dipendeva dalla conoscenza dell’esito delle indagini della polizia giudiziaria, in particolare dall’accertamento delle numerose telefonate e dell’indebita ingerenza del militare.
Poiché il decreto di archiviazione e gli atti processuali sono stati acquisiti solo il 3 luglio 2021, la contestazione del 30 agosto 2021 è ritenuta tempestiva, senza compressione del diritto di difesa. Il Tribunale rigetta anche la censura di sproporzionalità: la sanzione è giustificata dai due precedenti disciplinari (un rimprovero e una consegna di sette giorni), per i quali era stata negata la cancellazione dal foglio matricolare. Il giudizio di congruità appare logico e razionale. Il difetto di motivazione è escluso, perché il provvedimento descrive la condotta come “irresponsabile insistenza”. La disparità di trattamento è infondata, essendo diversa la posizione assunta a parametro. Nessun travisamento dei fatti è dimostrato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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