Porto d’armi, conflittualità familiare e diniego nonostante archiviazione penale (TAR Lazio n. 411 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia relative al porto e all’uso delle armi, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di una lata discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti dell’irragionevolezza e dell’arbitrarietà. Il giudizio posto a base del diniego non è di pericolosità sociale, ma un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, più stringente del primo. Ai fini del diniego non è richiesto un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione anche minima dell’affidabilità. L’amministrazione può valorizzare vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale, purché concrete e significative, e la conflittualità familiare perdurante rileva anche dopo l’archiviazione del procedimento penale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Questore di Latina il rinnovo del porto di fucile per uso caccia. L’istanza veniva respinta con decreto del 17 gennaio 2024, fondato su una querela sporta dall’ex moglie per il reato di cui all’art. 572 cod. pen., sul ritiro cautelativo delle armi ex art. 39, comma 2, t.u.l.p.s. e sulla persistente conflittualità tra i due, desunta da informazioni degli organi di polizia.
Il procedimento penale si era chiuso con archiviazione del Gip. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo violazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 t.u.l.p.s. e della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti, sostenendo che l’amministrazione avrebbe ignorato il contenuto della motivazione dell’archiviazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge il ricorso. La Questura, pur prendendo atto dell’archiviazione, aveva fondato il diniego sulla permanenza di una situazione di conflittualità tra il richiedente e l’ex moglie, tale da denotare un pericolo di abuso delle armi. La relazione dei Carabinieri prodotta in giudizio confermava la grave conflittualità familiare, l’impedimento alla madre di vedere i figli minori e le frasi dai toni ricattanti relative proprio al porto d’armi.
La valutazione degli elementi posti a base del decreto non appare al collegio erronea né manifestamente illogica. Il TAR richiama l’indirizzo secondo cui l’autorità di pubblica sicurezza dispone di una lata discrezionalità nell’apprezzare la meritevolezza del titolo, per le ricadute sulla protezione dell’ordine e della sicurezza pubblica (Cons. St., Sez. VI, n. 1925 del 2010).
Il titolare della licenza di porto di fucile deve essere persona esente da mende e indizi negativi e deve assicurare la propria affidabilità circa il buon uso, evitando che abusi derivino dalle relazioni familiari o personali (TAR Liguria, n. 2969 del 2009). L’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e le esigenze di incolumità prevalgono, richiedendosi che l’interessato sia al di sopra di ogni sospetto (Cons. St., Sez. III, n. 2404 del 2017).
Quanto alla conflittualità interpersonale, il giudizio non è di pericolosità sociale ma prognostico sull’affidabilità, potendo assumere rilievo fatti isolati ma significativi e vicende prive di rilevanza penale (Cons. St., Sez. III, n. 5864 del 2011; n. 1972 del 2019; n. 5398 del 2014). Il sindacato resta nei limiti dell’irragionevolezza o arbitrarietà. Il ricorso è quindi infondato e respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in 2.000 euro.
Nota della Redazione
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