Sospensione licenza vigilanza e inerzia Prefettura su certificazioni (TAR Toscana n. 1750 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di abuso della persona autorizzata, che legittima la sospensione o la revoca delle autorizzazioni di polizia ex art. 10 T.U.L.P.S., va intesa in senso ampio e comprensivo del dispregio delle prescrizioni e delle regole di condotta, anche formali, imposte al titolare; tale latitudine discrezionale impone però all’autorità procedente di assolvere in modo compiuto all’obbligo motivazionale sugli elementi sintomatici dell’abuso. La sospensione della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. fondata sulla mancanza delle certificazioni di idoneità del personale non può essere addebitata all’operatore che abbia reiterato nel tempo le istanze di esame alla competente Commissione prefettizia. L’inerzia dell’amministrazione nella fissazione delle sessioni d’esame, in contrasto con il carattere permanente dell’organismo, non può essere traslata in un sanzione a carico del privato. L’atto che non considera le richieste documentate e non riscontrate è illegittimo per difetto di motivazione e per erronea valutazione dei presupposti.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce servizi di vigilanza e sicurezza integrata sulla base di una licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. rilasciata al legale rappresentante dalla Prefettura di Firenze, comprensiva dei servizi di sicurezza sussidiaria in ambito ferroviario previsti dal d.m. Interno n. 154/2009. Dal maggio 2024 svolge tali servizi in subappalto per la stazione ferroviaria di Firenze.

A seguito di controlli della Polizia Ferroviaria del novembre 2024 emergevano violazioni relative alla commistione di uomini e mezzi con altro gestore, all’impiego di personale non formato e alla mancanza delle certificazioni di idoneità ex art. 6 del d.m. n. 154/2009. La società, con memoria procedimentale, documentava l’eliminazione delle prime due violazioni e l’attesa dei riscontri prefettizi sulle certificazioni. La Prefettura disponeva comunque la sospensione della licenza per dieci giorni. Il ricorso è affidato a censure di eccesso di potere e violazione del d.m. n. 154/2009 e della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale circoscrive il tema del contendere alla sola mancanza della certificazione ex art. 6 del d.m. n. 154/2009, poiché lo stesso atto impugnato dà atto delle misure correttive adottate e “residua” solo tale profilo. La Sezione richiama l’orientamento secondo cui l’abuso rilevante ai fini dell’art. 10 T.U.L.P.S. comprende il dispregio delle prescrizioni, anche formali, ma impone all’amministrazione un obbligo motivazionale compiuto sugli elementi sintomatici (TAR Lazio n. 13245/2024; TAR Sicilia, Catania n. 501/2016).

Sul piano istruttorio, la memoria procedimentale e la documentazione di parte dimostrano che la società aveva trasmesso via PEC ben sei richieste di attivazione delle procedure d’esame a partire dall’11 maggio 2023, rimaste prive di riscontro. La sessione d’esami era stata fissata solo dopo la proposizione del ricorso, da una Commissione già nominata.

Il Collegio qualifica tale condotta come inerzia inescusabile della Prefettura, aggravata dalla circolare di attuazione del d.m. n. 154/2009, che impone sessioni d’esame ogni qualvolta gli operatori avanzino richiesta e configura la Commissione come organismo permanente da istituire obbligatoriamente presso ogni Prefettura.

Alla luce del carattere ampiamente discrezionale del potere di sospensione, l’atto è illegittimo sotto il profilo motivazionale, per non aver considerato le richieste reiterate, e sotto il profilo sostanziale, perché addossa all’operatore l’inerzia della Commissione. Il Tribunale osserva che la ricorrente non avrebbe potuto fare altro se non reiterare le istanze, non essendo configurabile un obbligo di attivare il rimedio avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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