Compenso straordinario Forze di polizia escluso dalla base di calcolo pensionabile (TAR Molise n. 294 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità pensionabile del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare non concorre a integrare la retribuzione-parametro sulla cui base si determina il compenso per lavoro straordinario. L’art. 43 della legge n. 121/1981, invocato a sostegno della pretesa, è stato abrogato dall’art. 9 del d.lgs. n. 195/1995 e non può fungere da parametro di legittimità dei successivi decreti presidenziali di recepimento degli accordi concertativi. Anche nel previgente assetto la norma richiamava la sola retribuzione-base e non l’intero trattamento economico. Il meccanismo parametrico è stato superato dal sistema delle indennità forfettarie. Le censure di illegittimità costituzionale sono manifestamente infondate, non estendendosi la garanzia dell’art. 36 Cost. ai singoli elementi retributivi ma al trattamento complessivo.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti ai ruoli dei sottufficiali della Guardia di Finanza in servizio in Molise, hanno adito il TAR chiedendo l’accertamento del diritto alla riparametrazione del compenso per lavoro straordinario, con inclusione dell’indennità pensionabile nella base di calcolo, e la condanna delle Amministrazioni al pagamento delle differenze maturate nel quinquennio.
Hanno dedotto il contrasto dei decreti presidenziali succedutisi in materia con l’art. 43 della legge n. 121/1981 e con gli artt. 3 e 36 Cost., sollecitando la disapplicazione delle fonti regolamentari e la rimessione alla Corte costituzionale. Con motivi aggiunti hanno esteso l’impugnativa al d.P.R. n. 57/2022, lamentando l’assenza di una vera contrattazione sindacale. Le Amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione attiva: i ricorrenti non contestano lo svolgimento della procedura concertativa, prerogativa delle organizzazioni sindacali, ma deducono il vizio derivante da quanto in quella sede concordato e recepito, per tutelare posizioni soggettive proprie. Parimenti infondata è l’eccezione sul ricorso collettivo: l’omogeneità deriva dall’appartenenza al medesimo Corpo e dall’identità di petitum e causa petendi. La genericità delle allegazioni, tuttavia, non incide sull’ammissibilità ma sulla fondatezza, perché mancano le ore di straordinario, i compensi percepiti e l’importo dell’indennità.
La pretesa di accertamento pro futuro è inammissibile per carenza di interesse, riferendosi a prestazioni non ancora rese e a un elemento frazionario del diritto non venuto a esistenza, secondo il richiamo a Cass. n. 6749/2012.
Nel merito, il Collegio condivide l’orientamento consolidato della giustizia amministrativa di primo grado, che richiama tra le altre TAR Campania n. 89/2024 e TAR Valle d’Aosta n. 15/2023. L’art. 43 della legge n. 121/1981 non è più applicabile: il d.lgs. n. 195/1995 ha dettato una disciplina organica del rapporto di impiego e ha abrogato le norme contrastanti. L’assetto retributivo aveva già sganciato la base di computo dall’indennità pensionabile e, dal d.P.R. n. 164/2002, ha abbandonato il meccanismo parametrico in favore di indennità forfettarie.
Anche il previgente comma 14 dell’art. 43 non soccorre i ricorrenti: la proporzionalità era riferita allo stipendio di livello retributivo, non all’intero trattamento. L’indennità pensionabile è liquidata in misura fissa, legata allo status del dipendente e non alle mansioni, come chiarito da Cons. Stato n. 1549/2006 e dal parere della Sez. I n. 334/2019; essa non può quindi fungere da parametro del compenso straordinario.
Le questioni di costituzionalità sono manifestamente infondate: la garanzia dell’art. 36 Cost. riguarda il trattamento economico globale e non i singoli elementi (Corte cost. n. 470/2002; Cass. n. 5934/2004). Quanto alla pretesa violazione della libertà sindacale, rileva la legge n. 46/2022, entrata in vigore dopo i decreti impugnati, e la Corte cost. n. 120/2018, che ha ammesso l’associazionismo militare nei limiti fissati dalla legge. All’epoca nessuna associazione sindacale era legittimata alla contrattazione, restando operativa la Rappresentanza Militare. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate.
Nota della Redazione
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