Aspettativa per infermità del militare (TAR Liguria n. 445 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il militare collocato in aspettativa ordinaria per infermità e giudicato permanentemente non idoneo al servizio incondizionato, ma idoneo al transito nei ruoli civili, non rientra nell’aspettativa speciale di cui all’art. 15, comma 2, del d.p.r. n. 52/2009. In caso di diniego della causa di servizio trovano applicazione le riduzioni stipendiali previste dall’art. 15, comma 3, del d.p.r. n. 52/2009, con ripetizione della metà delle somme dal tredicesimo al diciottesimo mese e dell’intero oltre il diciottesimo. Il possibile reimpiego civile non equivale a giudizio di parziale inidoneità al servizio militare. La ripetizione dell’indebito retributivo va però determinata al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, secondo l’art. 10, comma 2-bis, del d.p.r. n. 917/1986, restando a carico dell’Amministrazione il recupero presso gli enti.

Il Fatto

Il ricorrente, già sottocapo scelto della Marina Militare, veniva collocato in aspettativa per infermità. Successivamente la commissione medica ospedaliera lo dichiarava permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, idoneo alla riserva e al transito nelle aree funzionali del personale civile. L’interessato presentava quindi domanda di transito ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e stipulava il contratto civile con il Ministero della Difesa.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio rigettava la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per tardività e per difetto del nesso causale. La Marina Militare disponeva allora il recupero degli emolumenti corrisposti in misura integrale durante l’aspettativa, compensando il debito con il credito da monetizzazione di settantotto giorni di licenza non fruita. Il ricorrente impugnava l’atto, chiedendo anche la condanna al pagamento degli emolumenti decurtati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione: gli emolumenti in contestazione riguardano il periodo del rapporto di impiego militare, soggetto al regime pubblicistico ex art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, con giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. Irrilevante che l’atto sia successivo al transito, poiché la ripetizione si fonda su fatti inerenti al rapporto militare.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Il Tribunale distingue nettamente l’aspettativa speciale dell’art. 15, comma 2, del d.p.r. n. 52/2009 — riservata al personale giudicato permanentemente non idoneo in forma parziale — dall’aspettativa ordinaria per infermità dell’art. 15, comma 3. Solo la prima, in caso di diniego della causa di servizio e di mancata attivazione delle procedure di transito, consente di conservare la retribuzione integrale in presenza di specifiche condizioni; le relative regole non sono applicabili in via analogica alla seconda, per la diversa ratio (Cons. Stato, sez. I, parere n. 719 del 2022; Cons. Stato, sez. II n. 2679 del 2022).

Il giudizio della C.M.O. era di inidoneità totale al servizio militare, non parziale. L’idoneità alla riserva e al reimpiego civile non muta la qualificazione: la giurisprudenza esclude che il possibile reimpiego nelle aree funzionali civili equivalga a giudizio di parziale inidoneità (Cons. Stato, sez. II n. 2679 del 2022). L’aspettativa resta dunque quella ordinaria, con applicazione delle riduzioni stipendiali e senza termine per il recupero delle eccedenze, anche in caso di transito nei ruoli civili.

Non giova al ricorrente la sentenza Cons. Stato n. 2880 del 2022, che impone il recupero entro un tempo ragionevole a tutela dell’affidamento. Nel caso concreto la richiesta di causa di servizio è del giugno 2021, il diniego del gennaio 2023 e il recupero è stato disposto quattro mesi dopo: la procedura si è svolta in diciannove mesi, in un lasso congruo. Né può assumersi a dies a quo l’inizio dell’aspettativa, trattandosi di aspettativa ordinaria.

È invece fondato il secondo motivo. La ripetizione è stata calcolata al lordo, mentre l’art. 10, comma 2-bis, del d.p.r. n. 917/1986 impone di determinarle al netto della ritenuta subita, con recupero delle somme direttamente presso Erario e Inps (Cons. Stato, sez. V n. 11110 del 2023). Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con annullamento del provvedimento e obbligo di riconteggio sul solo netto percepito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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