Sei scatti stipendiali e buonuscita degli ex carabinieri collocati a domanda (TAR Sardegna n. 450 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, spetta agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri anche nel caso di cessazione dal servizio a domanda. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 concerne la sola base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ha determinato la reviviscenza della limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma ha natura ordinatoria e non decadenziale.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri e residenti in Sardegna, sono stati collocati in quiescenza a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile. Entrambi hanno maturato quarantadue anni di periodo utile ai fini pensionistici.

Con diffide trasmesse alle competenti Direzioni provinciali dell’INPS, i ricorrenti hanno chiesto il ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento dell’ultimo stipendio. L’Istituto ha opposto il diniego, richiamando i rilievi del MEF alla proposta di circolare di recepimento delle sentenze del Consiglio di Stato e la necessità di una modifica legislativa. I ricorrenti hanno quindi agito per l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’INPS al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio definisce il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a., richiamando il proprio orientamento consolidato, confermato da numerose decisioni recenti, e la giurisprudenza del Consiglio di Stato. La questione riguarda gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare, che godono del beneficio in forza del richiamo all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 operato dall’art. 1911, comma 3, del COM.

Il Tribunale respinge anzitutto l’argomento fondato sull’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997: la norma ha ad oggetto la sola base pensionabile definita dall’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non il calcolo dell’indennità di buonuscita. Quanto alla pretesa limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, il Collegio esclude la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 nella sua originaria formulazione: l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 ad opera del codice dell’ordinamento militare non ha ripristinato la restrizione, con la conseguenza che il beneficio opera anche in caso di cessazione a domanda.

Il superamento del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis non ha efficacia decadenziale: si tratta di un onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento del Consiglio di Stato e l’ordinanza cautelare del CGARS.

Quanto alla prescrizione, il termine stabilito dall’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973 decorre non dalla cessazione del rapporto, ma dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, che costituendo riconoscimento del debito ha efficacia interruttiva. Nella specie risultano in atti i prospetti di liquidazione, sicché la pretesa non è prescritta.

Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e condanna dell’Istituto a rideterminare l’indennità di buonuscita entro centottanta giorni, oltre accessori. Le spese sono compensate per metà e poste per la restante parte a carico dell’INPS, in ragione del carattere seriale del contenzioso e dell’orientamento ormai consolidato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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