Sanzione demolitoria sospesa in pendenza di accertamento di conformità (TAR Sicilia n. 3426 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza del procedimento di accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 i procedimenti sanzionatori in materia edilizia restano sospesi. L’amministrazione non può adottare l’ordine di demolizione né l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria prima di essersi determinata sulla domanda di sanatoria. Il principio, espressamente previsto dall’art. 38 della legge n. 47 del 1985 in tema di condono e richiamato in Sicilia dall’art. 1 della legge regionale n. 37 del 1985, si estende alla sanatoria ordinaria, perché un’azione repressiva esercitata prima della definizione della domanda vanificherebbe la possibilità del rilascio del titolo in sanatoria e contrasterebbe con i principi di coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. La sanzione che presuppone la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione è pertanto illegittima se adottata mentre la domanda di regolarizzazione è ancora pendente.
Il Fatto
Una società e il suo legale rappresentante impugnavano davanti al TAR Sicilia la determinazione con cui il Dirigente della competente Direzione comunale aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, quantificata in una somma determinata. La sanzione muoveva dalla mancata ottemperanza a un precedente ordine di demolizione.
I ricorrenti deducevano, tra l’altro, che al momento dell’adozione del provvedimento era pendente la domanda di permesso di costruire in sanatoria per accertamento di conformità. Il Comune eccepiva l’irricevibilità del ricorso per la parte relativa ad atti impugnati in via cautelativa e sosteneva che l’istanza di sanatoria fosse stata rigettata con un preavviso di diniego ritualmente notificato e non impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’eccezione di irricevibilità irrilevante ai fini della decisione, perché riferita ad atti impugnati in via cautelativa, dal cui esame si può prescindere. Passa quindi al primo motivo, incentrato sulla pendenza del procedimento di sanatoria, e lo ritiene fondato.
Richiamando un proprio precedente (TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, 22 marzo 2021, n. 886, con richiamo a Consiglio di Stato, sezione VI, 7 gennaio 2019, n. 156), il Tribunale afferma che in pendenza di procedimento di sanatoria i procedimenti sanzionatori sono sospesi e i relativi provvedimenti possono essere adottati solo all’esito del conclusivo rigetto della domanda di regolarizzazione. Il fondamento normativo è individuato nell’art. 38, comma 1, della legge n. 47 del 1985, applicabile in Sicilia per il recepimento operato dall’art. 1 della legge regionale n. 37 del 1985, secondo cui la presentazione della domanda sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.
Il principio viene esteso alla sanatoria ordinaria. Un’azione repressiva esercitata prima della definizione della domanda del privato vanificherebbe a priori la possibilità del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria e si porrebbe in contrasto con i principi di coerenza, efficienza ed economicità. Prima di adottare un’ingiunzione demolitoria e un’ordinanza-ingiunzione di pagamento, l’amministrazione è tenuta a determinarsi sul condono: diversamente si creerebbe la contraddizione di demolire un’opera per poi consentirne la ricostruzione, o di pagare una sanzione che presuppone la mancata ottemperanza quando poi l’opera potrebbe essere autorizzata.
Nel caso concreto il Collegio esclude che l’istanza sia stata espressamente rigettata o che si sia formato un provvedimento tacito di rigetto ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il provvedimento richiamato dal Comune è un preavviso di rigetto, alle cui osservazioni non è mai stato dato riscontro e al quale non hanno fatto seguito determinazioni. L’amministrazione non ha quindi seguito l’iter dell’art. 36 né ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso.
Ne deriva che, a seguito della presentazione della domanda di sanatoria, le procedure per l’applicazione della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 dovevano ritenersi sospese. Il secondo motivo, relativo ai presupposti dell’accoglimento dell’istanza, è sottratto al sindacato del giudice perché investe poteri non ancora esercitati; il terzo, sulla quantificazione, è subordinato. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con salvezza delle determinazioni comunali sulla sanatoria.
Nota della Redazione
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