Sei scatti stipendiali e ricalcolo indennità buonuscita per cessazione a domanda (TAR Sardegna n. 449 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in forza del richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, del COM, anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda e non per età, inabilità o decesso. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 a opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, del Codice dell’ordinamento militare non ha determinato la reviviscenza della originaria formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, sicché non opera la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età o inabilità. Il termine del 30 giugno previsto dalla medesima disposizione non ha effetto decadenziale, assolvendo a un onere funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo. Il termine prescrizionale del diritto alla riliquidazione della buonuscita, ex art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973, decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione del rapporto.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in quiescenza a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Con diffida ha chiesto all’INPS il ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

L’Istituto si è costituito contestando ammissibilità, proponibilità e fondamento della pretesa, richiamando i rilievi del MEF alla proposta di circolare di recepimento delle pronunce di accoglimento del Consiglio di Stato e la necessità di un intervento legislativo. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio definisce il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., rilevando che la questione è già oggetto di un orientamento consolidato della stessa Sezione, confermato da numerose decisioni anche recenti, e che tale orientamento è ben noto all’Istituto resistente.

Il percorso argomentativo muove dal riconoscimento della fondatezza della pretesa degli ex dipendenti. I precedenti richiamati riguardano anche le Forze di polizia a ordinamento militare e si pongono in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il beneficio trova titolo nel richiamo all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 operato dall’art. 1911, comma 3, del COM.

Il Tribunale affronta poi i tre argomenti oppositivi. Anzitutto, l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda la sola base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita. In secondo luogo, l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ha comportato la reviviscenza dell’originaria formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987: non è quindi in vigore la limitazione del beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, con esclusione della cessazione a domanda.

Quanto al termine del 30 giugno per la presentazione della domanda, il Collegio esclude ogni effetto decadenziale, trattandosi di onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Sul piano della prescrizione, il termine dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973 decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connessa al pagamento rateale.

Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto del ricorrente ai benefici economici e del correlato obbligo dell’Amministrazione di rideterminare l’indennità di buonuscita entro centottanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono compensate per la metà, in ragione dei contrasti giurisprudenziali iniziali e del carattere seriale del contenzioso, e per la restante metà poste a carico dell’Istituto soccombente, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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