Offerta tecnica inattendibile e giudizio di congruità della stazione appaltante (Cons. Stato n. 4511 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio negativo di congruità dell’offerta tecnica espresso dalla stazione appaltante resiste al sindacato giurisdizionale quando si fonda su elementi logici e coerenti, quali la decadenza dei preventivi posti a base dell’offerta, l’inattendibilità del cronoprogramma e le divergenze sul numero dei mezzi offerti. Gli elementi premiali dell’offerta tecnica, che hanno determinato l’aggiudicazione, non attengono ai requisiti di esecuzione del contratto e vanno verificati in sede di congruità. Il sindacato sostitutivo del giudice è escluso ove il giudizio amministrativo non sia manifestamente erroneo o illogico, non potendo il giudice invadere la sfera discrezionale riservata all’amministrazione.
Il Fatto
La società appellata ha impugnato dinanzi al TAR Lazio l’atto di esclusione dalla gara per il sub affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, articolata in due lotti. A sostegno del ricorso ha dedotto plurime violazioni di legge e l’eccesso di potere, chiedendo l’annullamento degli atti, la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con altro operatore e il subentro, oltre al risarcimento del danno.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 3035/2026, ha accolto il ricorso, annullato gli atti, dichiarato l’inefficacia del contratto e disposto il subentro della ricorrente. Avverso tale pronuncia la società aggiudicataria e la stazione appaltante hanno proposto distinti appelli, poi riuniti, deducendo l’erroneità della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’offerta dell’appellata aveva ottenuto un punteggio premiale per aver dichiarato di offrire tutti bus elettrici nuovi sin dal primo giorno di servizio, con sette bus di riserva, rinunciando al periodo transitorio previsto dal Disciplinare Tecnico. Tale scelta non riguardava requisiti di esecuzione, ma costituiva elemento premiale dell’offerta tecnica, decisivo ai fini dell’aggiudicazione: senza quelle dichiarazioni il punteggio sarebbe stato inferiore e insufficiente a vincere.
Passando alla verifica di congruità, il Consiglio di Stato ritiene corretto il giudizio negativo della Commissione. Il preventivo posto a base dell’offerta costituiva un mero preventivo con validità di soli cinque giorni, dunque decaduto, e le condizioni generali di vendita subordinavano la conclusione del contratto a una conferma d’ordine scritta mai pervenuta. La tesi contraria, secondo cui il contratto sarebbe stato concluso di persona, non convince, non prevedendo la previsione negoziale alcuna eccezione alla regola della conferma scritta.
Quanto al dedotto deficit istruttorio sulla consegna anticipata dei mezzi, il Collegio osserva che il cronoprogramma presentato prevedeva consegne da completarsi entro il 28 febbraio 2025, ma a quella data non esisteva alcun impegno giuridicamente vincolante, essendo il preventivo già decaduto. Il cronoprogramma era pertanto inattendibile, non emergendo alcun elemento concreto sulla disponibilità dei mezzi entro l’avvio del servizio. Il giudizio negativo della stazione appaltante risulta logico e coerente, con esclusione del sindacato sostitutivo del giudice.
A ciò si aggiungono le divergenze sul numero dei mezzi: l’offerta indicava ventitré mezzi complessivi, la relazione ne indicava diciannove, la scheda analisi prezzi diciassette. Tali discrepanze non sono derubricabili a meri refusi, tanto più che l’offerta dei sette mezzi di scorta era stata premiata con dieci punti, mentre con due vetture il punteggio massimo sarebbe stato di due punti, insufficiente a vincere. Anche sui preventivi delle colonnine di ricarica e sulla stima delle infrastrutture il giudizio della Commissione resiste allo scrutinio, non essendo il giudice chiamato a sostituirsi alla discrezionalità amministrativa.
Ne consegue l’accoglimento degli appelli e, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso proposto in primo grado, con condanna della società soccombente alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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