Verifica delle ricette e deferimento disciplinare: termini distinti nel procedimento farmaceutico (Cons. Stato n. 4510 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di verifica della regolarità delle ricette, disciplinato dall’art. 4 dell’Accordo collettivo nazionale allegato al D.P.R. n. 371 del 1998, i termini e le garanzie procedurali sono quelli ivi previsti, non quelli dettati dagli artt. 5 e 8 del regolamento sulle Commissioni farmaceutiche, che concernono il distinto procedimento di deferimento per inadempienze. Il termine annuale di decadenza decorre dalla data di consegna delle ricette da parte della farmacia all’Azienda sanitaria, e non dalla chiusura della prescrizione elettronica. L’arricchimento senza causa ha carattere sussidiario e non opera quando la materia è compiutamente regolata dalla convenzione farmaceutica. L’annullamento totale della ricetta, adottato dalla Commissione, elimina il titolo per il rimborso ed elude la finalità, anche latamente sanzionatoria, dell’atto ove si riconoscesse al farmacista un recupero indiretto dei costi.

Il Fatto

La titolare di una farmacia ha impugnato davanti al TAR Friuli Venezia Giulia il verbale della Commissione farmaceutica aziendale e la successiva nota con cui l’Azienda sanitaria le ha addebitato oltre ventiseimila euro, per l’annullamento totale di otto ricette. Il motivo dell’invalidazione risiedeva nell’aver erogato un farmaco biologico diverso da quello prescritto dal medico.

Il TAR ha respinto il ricorso, riconoscendo la propria giurisdizione e ritenendo inapplicabili i termini procedurali invocati. Ha inoltre fissato la decorrenza del termine annuale alla consegna effettiva delle ricette con i documenti contabili e ha escluso l’ingiustificato arricchimento. La farmacista ha proposto appello, contestando tanto l’inapplicabilità degli artt. 5 e 8 del regolamento, quanto la decorrenza del termine e l’omessa pronuncia sul rimedio sussidiario.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la struttura dell’Accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal D.P.R. n. 371 del 1998, distinguendo due procedimenti. Il primo, di verifica della regolarità delle ricette, riguarda la conformità del documento ai requisiti previsti e, nei casi più rilevanti, sfocia nella decisione della Commissione sull’annullamento o sulla convalida del pagamento. Il secondo, di deferimento, concerne le inosservanze degli obblighi convenzionali, con termine di trenta giorni per la comunicazione e venti per le spiegazioni, e si conclude con sanzioni graduate.

Su questa base il Collegio ritiene infondato il primo motivo. È lo stesso art. 3 del regolamento a richiamare l’art. 4 dell’Accordo per il procedimento di verifica, sicché il riferimento dell’art. 7 all’annullamento delle ricette non incide sul regime dei termini. L’art. 5 del regolamento, rubricato “Deferimento delle Farmacie alle Commissioni”, disciplina un vero e proprio procedimento disciplinare; l’art. 8 riguarda le determinazioni che lo definiscono. Per la verifica resta fermo l’art. 10, comma 11, dell’Accordo.

Il secondo motivo è respinto sul piano fattuale. Anche accogliendo la tesi dell’appellante sulla decorrenza dalla chiusura della prescrizione elettronica, il termine annuale risulta rispettato: l’Azienda ha trasmesso le ricette alla segreteria della Commissione in data anteriore alla scadenza, mentre la data successiva indicata coincide solo con la presa visione del Presidente. Il termine di decadenza è dunque osservato.

Quanto al terzo motivo, il Consiglio conferma che l’arricchimento senza giusta causa è rimedio di carattere sussidiario e non può operare in una materia compiutamente regolata dalla convenzione. L’art. 6 dell’Accordo disciplina i casi in cui il farmacista può consegnare un medicinale diverso e i relativi oneri di annotazione. L’art. 10, comma 8, prevede l’annullamento totale o parziale, e il comma 10 impone alla Commissione di attenersi al principio per cui l’atto professionale e la prestazione prevalgono sull’eccezionale disattesa degli adempimenti. Una volta adottato l’annullamento totale, non può ipotizzarsi un rimborso indiretto dei costi, perché verrebbe elusa la finalità, anche latamente sanzionatoria, dell’atto.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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