Parere tardivo della Soprintendenza e silenzio-assenso nel procedimento paesaggistico (Cons. Stato n. 4519 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere tardivo della Soprintendenza, reso oltre il termine dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, non è inefficace: ne consegue la sola perdita del carattere vincolante, con piena autonomia decisionale del Comune, che può comunque aderire alle conclusioni tardivamente espresse. Il provvedimento comunale che richiama le motivazioni del parere tardivo, pur errando nel qualificarlo come vincolante, integra una motivazione per relationem conforme al paradigma normativo. Al procedimento di autorizzazione paesaggistica non si applicano gli effetti del silenzio-assenso di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990, per incompatibilità con l’effetto devolutivo previsto dall’art. 146, comma 9, del testo unico dei beni culturali. La valutazione tecnico-discrezionale della Soprintendenza è sindacabile solo per illogicità manifesta, non nel merito delle scelte scientifiche.
Il Fatto
Il Comune aveva negato l’autorizzazione paesaggistica per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato danneggiato dal sisma del 1980, conformandosi al parere negativo della Soprintendenza. I proprietari impugnavano il diniego davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso con la sentenza n. 5145/2022.
Gli originari ricorrenti propongono appello, lamentando la tardività del parere soprintendentizio, la conseguente inefficacia del provvedimento ex art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990 e la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della stessa legge. Nel corso del giudizio, a seguito del decesso di una appellante, è intervenuta riassunzione da parte dell’erede.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’indirizzo consolidato secondo cui il parere tardivo della Soprintendenza comporta come unica conseguenza la perdita del carattere vincolante. Il Comune non è più obbligato a decidere in conformità, ma deve provvedere in autonomia, potendo anche condividere le conclusioni tardivamente raggiunte. Richiama in tal senso Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 7324/2025.
Nel caso concreto il provvedimento comunale esordisce qualificando il parere come “obbligatorio e vincolante”, ma poi ne fa proprie le ragioni sul piano sostanziale, determinandosi al diniego “per le motivazioni di cui al parere vincolante”. L’erroneo riferimento formale alla vincolatività non inficia l’atto: il richiamo alle motivazioni integra una motivazione per relationem coerente con il modello giurisprudenziale e assolve all’obbligo motivazionale del provvedimento negativo.
Quanto al silenzio-assenso, la Corte conferma l’inapplicabilità dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990 al procedimento paesaggistico, per incompatibilità con l’effetto devolutivo previsto dall’art. 146, comma 9, del testo unico una volta decorso inutilmente il termine assegnato alla Soprintendenza. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 171/2023, Sez. VI, n. 7293/2022 e n. 4098/2022.
Respinta anche la censura di illogicità manifesta e contraddittorietà del parere: gli appellanti tentano di sostituire il proprio opinamento a quello dell’amministrazione, sollecitando un sindacato incompatibile con il margine di discrezionalità tecnica. Il parere motiva lo stravolgimento della forma del territorio, avendo l’opera sostituito un manufatto rurale con un edificio di mediocre valore paesaggistico: ricognizione valida del vulnus estetico-culturale, priva dei profili di irragionevolezza denunciati.
L’infondatezza nel merito esime il Collegio dall’esame delle eccezioni di inammissibilità. L’appello è respinto, con condanna degli appellanti alle spese in favore della controinteressata e compensazione nei confronti del Ministero della Cultura.
Nota della Redazione
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