Compensazione delle spese illegittima se fondata su inerzie del difensore (Cons. Stato n. 4525 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite richiede una motivazione che dia conto delle ragioni della deroga al principio della soccombenza. Non costituisce giusto motivo la scarsa diligenza del difensore nell’adempimento di oneri formali: si tratta di circostanza estranea al rapporto processuale, valutabile semmai dal cliente sul piano del mandato. La regola di giudizio resta ancorata ai parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, da cui il giudice può discostarsi solo con motivazione, con l’unico limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ. che esclude liquidazioni simboliche. Esclusa la compensazione, il giudice d’appello procede a nuova liquidazione equitativa in ragione dell’effetto devolutivo.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Milano, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto alla cd. Carta docenti in relazione agli incarichi di supplenza conferiti, con condanna dell’amministrazione al pagamento degli importi dovuti. Proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia.

Il TAR accoglieva il ricorso, ma compensava le spese di giudizio. A fondamento della statuizione poneva il fatto che la ricorrente avesse depositato le copie asseverate del titolo e l’attestazione di passaggio in giudicato solo all’esito dell’ordine del Tribunale, con dilatazione dei tempi del giudizio. L’appellante impugna in parte qua la sentenza, deducendo la perplessità e l’irragionevolezza della motivazione sulla compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili: il giudice amministrativo dispone di ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese e può riconoscere, sul piano equitativo, i giusti motivi di compensazione. Richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8, che impone di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Tale discrezionalità non è però libera. Resta fermo il principio della soccombenza sancito dal codice del processo amministrativo, con il correlativo onere di motivazione delle ragioni che giustificano la deroga.

Il percorso argomentativo si sposta poi sulla quantificazione. Il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, legge n. 27/2012; la legge n. 247/2012 ha previsto la pattuizione scritta del compenso (art. 13) e, in difetto, la liquidazione giudiziale secondo i parametri ministeriali. Ne deriva che non sussiste più il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari del previgente sistema (art. 24 legge n. 794/1942), ma i parametri del D.M. n. 55/2014 restano il riferimento, salvo motivato scostamento.

Applicando tali regole, il TAR si è limitato a valorizzare la scarsa diligenza del difensore su taluni adempimenti formali. Per il Collegio la circostanza è forse valutabile dal cliente sul piano della qualità dell’operato del proprio difensore, ma non è utile al giudice per compensare le spese. La compensazione va quindi riformata e, per l’effetto devolutivo dell’appello, si procede a nuova liquidazione equitativa, commisurata alla difficoltà e all’impegno richiesti dall’unica questione trattata.

L’appello è accolto. Le spese del primo grado sono liquidate in Euro 800,00 oltre oneri di legge; quelle del grado d’appello in Euro 300,00 oltre oneri, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

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