Impianti fotovoltaici, illegittimi i limiti edilizi comunali che ostacolano le aree idonee (TAR Lombardia n. 3464 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il Comune non può dettare con il regolamento edilizio prescrizioni che, pur formalmente rivolte allo ius aedificandi, finiscano per incidere sulla localizzazione dell’opera, competenza riservata dalla legge allo Stato e alle Regioni. Sulle aree dichiarate idonee ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 1), del D.Lgs. n. 199/2021 non residua alcuno spazio valutativo dell’ente locale in ordine all’insediabilità dell’impianto. Il potere regolamentare comunale è circoscritto ai profili prettamente costruttivi e va esercitato secondo stretta proporzionalità, senza tradursi in criteri ostativi o economicamente insostenibili. Sono pertanto illegittime le previsioni che impongono limiti di superficie, distanze minime dalle strade, dai confini e dai beni culturali, nonché vincoli sulla pendenza dei terreni, ove prive di motivazione e difformi dai parametri di legge.
Il Fatto
Una società attiva nel settore delle energie rinnovabili presenta al Comune un’istanza di procedura abilitativa semplificata per un impianto fotovoltaico a terra di 4,3 MW su terreni agricoli. L’amministrazione comunica il rigetto rilevando la non conformità del progetto al Regolamento edilizio adottato con delibera consiliare. La società impugna l’Allegato E del Regolamento e l’atto di rigetto, chiedendone in via principale la nullità ex art. 21-septies legge n. 241/1990 e in subordine l’annullamento. Con motivi aggiunti impugna anche la successiva delibera di approvazione definitiva del Regolamento.
In sede cautelare il Tribunale accoglie l’istanza e, sui motivi aggiunti, sospende l’efficacia del solo art. 9 dell’Allegato E, rinviando al merito le questioni di pianificazione. La causa giunge così alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la doglianza di nullità per difetto assoluto di attribuzione, fondata sull’assunto che solo Stato e Regioni potrebbero individuare le aree inidonee. La censura è inammissibile per difetto di interesse: l’istanza non è stata rigettata per contrasto con l’art. 10 dell’Allegato sulla localizzazione, ma per violazione dell’art. 9, che attiene alla realizzazione concreta dell’opera, e non è contestato che il sito ricada su area idonea secondo l’Allegato 13 del PREAC.
Passando al secondo motivo, il Tribunale precisa che al Comune non è sottratto ogni potere: l’installazione di un impianto fotovoltaico è pur sempre attività costruttiva e di trasformazione del territorio. Ciò che è precluso all’ente locale è la scelta localizzativa; residua invece la disciplina dei profili prettamente edilizi, entro criteri di rigorosa necessità e proporzionalità.
Poiché il sito ricade su area idonea ex lege, all’amministrazione non resta alcuno spazio valutativo sull’insediabilità. La legge ha già operato il bilanciamento degli interessi, come affermato da TAR Firenze, Sez. III, 25.07.2024, n. 979. Non spetta al Comune fissare limiti di superficie tramite percentuali sul fondo, né distanze minime di duecento metri dai beni culturali, materia di tutela indiretta riservata al Ministero ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. n. 42/2004.
Parimenti illegittime sono le distanze da strade e confini, sensibilmente superiori ai parametri degli artt. 26 e 28 d.P.R. n. 495/1992 e dell’art. 873 c.c., prive di ragionevolezza e di motivazione. Richiamando Corte cost. n. 13/2014, il Collegio ribadisce che non possono imporsi limiti generali, specie sotto forma di distanze minime, in contrasto con il principio di massima diffusione delle rinnovabili. Irragionevoli sono anche i limiti di pendenza, non riconducibili ad alcuna regola tecnica edilizia.
Vanno invece respinte le censure sulle opere di mitigazione, parametrate alle caratteristiche dell’impianto, e sul divieto di frazionamento societario, letto come limite al trasferimento e non ai soggetti legittimati. Il ricorso è quindi accolto in parte, con annullamento dell’atto di rigetto — viziato anche per omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 — e delle previsioni illegittime dell’art. 9. Spese compensate.
Nota della Redazione
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