L’Arbitro assicurativo dichiara inammissibile il ricorso per diniego di copertura risalente (Arbitro Assicurativo n. 1080 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso all’Arbitro assicurativo, l’art. 9, comma 1, lett. c), del Decreto MIMIT 6 novembre 2024 n. 215 impone di verificare il rispetto del termine triennale assumendo come riferimento la data di proposizione del reclamo, e come oggetto della verifica i fatti accaduti o i comportamenti posti in essere che costituiscono il nucleo della contestazione ivi formulata e poi devoluta al Collegio. Nel caso di diniego di copertura assicurativa, il comportamento rilevante è individuato nella prima comunicazione di rifiuto, non nelle successive conferme o reiterazioni del medesimo diniego. Il ricorso che investa un rifiuto risalente a oltre tre anni prima del reclamo è pertanto inammissibile, restando irrilevante ogni valutazione sul merito della pretesa, compresa la questione della decorrenza della prescrizione del diritto alla prestazione.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di uno studio di amministrazione condominiale, aveva stipulato con l’impresa di assicurazione una polizza di tutela legale. Il 21 marzo 2022 comunicava all’impresa di avere ricevuto un decreto di citazione a giudizio per il reato di appropriazione indebita, in relazione ad annualità comprese tra il 2016 e il 2018, con riferimento a un condominio amministrato. Il procedimento penale si concludeva con assoluzione per le condotte del 2018 e con sentenza di non luogo a procedere per i fatti degli anni 2016 e 2017.

L’impresa negava la copertura per la prima volta il 26 luglio 2022, eccependo la prescrizione biennale del diritto, e reiterava il diniego il 18 settembre 2025 e il 28 ottobre 2025. La ricorrente, dopo aver proposto reclamo il 19 dicembre 2025 rimasto senza riscontro, adiva l’Arbitro assicurativo chiedendo il rimborso delle spese di assistenza legale e tecnica, pari a euro 23.528,06, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva di dover esaminare d’ufficio, a prescindere dal merito, la possibile inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 9, lett. c), del Decreto. La norma stabilisce che il ricorso è inammissibile quando ha ad oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere, oppure di cui il ricorrente sia venuto a conoscenza, prima di tre anni dalla data di proposizione del reclamo.

Il Collegio assume dunque la data del reclamo come dies ad quem e richiama la propria precedente pronuncia secondo cui la verifica del limite temporale deve riguardare i fatti o i comportamenti che costituiscono l’oggetto della contestazione formulata nel reclamo e successivamente devoluta al Collegio mediante il ricorso. Il termine triennale va quindi verificato con riferimento al nucleo della contestazione, non alla pluralità degli atti che nel tempo lo hanno riprodotto (cfr. Decisione AAS n. 524/2026; in senso conforme Decisione AAS n. 790/2026).

Ricostruita la cronologia, il Collegio osserva che l’addebito contestato riguardava presunte appropriazioni di somme dal conto condominiale dal luglio 2016 al settembre 2018; i condomini avevano sporto denuncia il 20 settembre 2019 e la ricorrente aveva ricevuto notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari il 9 marzo 2020. Il decreto di citazione a giudizio era stato notificato il 17 giugno 2021 e il sinistro denunciato il 21 marzo 2022.

Il primo diniego di copertura risale al 26 luglio 2022 ed è dichiarato dalla stessa ricorrente nel documento contenente i motivi di ricorso. Le successive comunicazioni del 18 settembre 2025 e del 28 ottobre 2025 si limitano a reiterare quel medesimo rifiuto, già formatosi. È dunque quel primo diniego il comportamento rilevante ai fini dell’art. 9, comma 1, lett. c), del Decreto, e su di esso si è incentrata la contestazione del reclamo del 19 dicembre 2025.

Poiché il reclamo è stato presentato oltre il triennio successivo a tale condotta, il ricorso è inammissibile. La declaratoria assorbe ogni questione sul merito, ivi compresa quella relativa alla decorrenza della prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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