Gratuità del remote banking e limiti temporali della cognizione ABF (ABF Collegio di Milano n. 8014 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi delle Disposizioni ABF, sez. I, § 4, non possono essere sottoposte all’Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. In presenza di un rapporto negoziale sorto prima di tale limite, l’Arbitro conosce delle questioni concernenti gli effetti prodotti dopo il limite dal negozio già concluso, mentre resta escluso l’esame di profili fondati su vizi genetici del contratto, anche solo incidentale. Nel merito, la pretesa di gratuità di un servizio di remote banking non può fondarsi su documentazione promozionale o associativa priva di richiamo nei contratti individuali. I costi applicati in conformità ai contratti validamente sottoscritti sono legittimi, e la duplicazione della commissione di attivazione, già rimborsata prima del ricorso, non giustifica ulteriori statuizioni.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente aperto nel 2014 presso un intermediario poi confluito in quello convenuto, aderiva in qualità di socio a una convenzione stipulata nel 2013 con la cooperativa di categoria. Secondo la sua ricostruzione, tale convenzione prevedeva la gratuità del servizio di remote banking e dei bonifici telematici. Nel 2022 l’intermediario gli faceva sottoscrivere un contratto di home banking con canone mensile di € 11,00 oltre IVA, pari a € 40,26 trimestrali, e nel 2025 un ulteriore contratto per i servizi online.
Il cliente contestava la duplicazione delle utenze e gli addebiti, chiedendo l’azzeramento del canone, il rimborso delle somme versate, il ripristino delle condizioni originarie e la rifusione delle spese. L’intermediario riconosceva un errore operativo relativo alla duplicazione della commissione di attivazione, rimborsando € 40,26, ed eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di competenza temporale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. Il ricorso investe anche le condizioni economiche contenute in un contratto di apertura di conto corrente del 2014, che secondo l’intermediario non avrebbe riprodotto i contenuti della convenzione del 2013. L’eccezione è in parte fondata. Richiamando l’orientamento espresso da Coll. Coord. n. 11407 del 30 ottobre 2024, il Collegio ribadisce che è inammissibile l’accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione, pure quando la contestazione riguardi un rapporto ancora in corso.
Poiché il cliente lamenta un vizio genetico del contratto del 2014, le relative domande sono dichiarate inammissibili per difetto di competenza ratione temporis. Rientrano invece nella cognizione dell’Arbitro le questioni relative ai contratti del 2022 e del 2025, perch�� riguardano effetti successivi al limite temporale.
Nel merito, il Collegio esamina il contratto del 2022, dedicato alla gestione del conto via internet. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale funzionalità non era contemplata dal contratto di corrispondenza del 2014, pure in atti. Quanto alla pretesa che il servizio dovesse essere gratuito in virtù della convenzione del 2013, il ricorrente richiama un foglio informativo che riporta effettivamente la gratuità di attivazione e canone, ma si tratta di condizioni applicabili alle sottoscrizioni attuali e dunque non decisive nel caso concreto. Non risultano allegati ulteriori documenti idonei a fondare la ricostruzione dell’attore.
Sulla duplicazione della commissione di attivazione, la documentazione dimostra che l’intermediario aveva rimborsato € 40,26 già prima della presentazione del ricorso. La domanda relativa alle commissioni sui bonifici online, pari a € 3,51, è respinta perch�� di importo bagatellare.
Quanto al contratto dell’aprile 2025, la documentazione indica la chiusura del precedente rapporto del 2022 e la sua sostituzione con altro conto. L’intermediario si limita ad affermare la sottoscrizione alle condizioni ivi descritte. In conclusione, la pretesa gratuità dei servizi resi in esecuzione dei contratti del 2022 e del 2025 non trova fondamento nella documentazione allegata; i costi risultano correttamente applicati secondo quanto validamente convenuto. Il ricorso, nella parte ammissibile, è pertanto infondato.
Nota della Redazione
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