Indicizzazione del premio non illustrata nel set informativo: clausola inefficace (ABF Milano, n. 1022 del 27.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di assicurazione conclusi mediante condizioni generali, la clausola di indicizzazione annuale del premio incide sulla prestazione dovuta dall’assicurato e assume rilievo essenziale nella valutazione dell’operazione economica. Se il set informativo precontrattuale non illustra il meccanismo di adeguamento, i criteri di calcolo e il suo impatto sul costo della copertura, il contraente non è posto in condizione di conoscere la clausola né di conoscerla usando l’ordinaria diligenza. Ne deriva l’inefficacia della clausola ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., anche quando la stessa sia trasfusa nel contratto sottoscritto. La legittimità del contratto poliennale ex art. 1899, comma 1, secondo periodo, cod. civ. resta invece subordinata alla chiara rappresentazione del vincolo e del correlato sconto.

Il Fatto

Il ricorrente sottoscrive una polizza per la protezione della persona e della famiglia, con effetto dall’8 luglio 2024 e scadenza all’8 luglio 2034, usufruendo di una riduzione del premio del 5% ai sensi della legge n. 99/2009. Dopo un reclamo del 16 gennaio 2026, respinto dall’impresa, adisce l’Arbitro lamentando di non essere stato informato, in fase di collocamento, del meccanismo di incremento automatico del premio e del vincolo di durata minima quinquennale.

Deduce inoltre di non aver ricevuto le condizioni contrattuali complete e di aver appreso dell’adeguamento solo a distanza di mesi, dall’estratto conto bancario. Chiede in via principale una dettagliata spiegazione scritta dei criteri di aumento; in via subordinata la risoluzione anticipata senza penali, ovvero la rimodulazione della clausola e il ripristino del premio originario. In repliche riarticola le pretese chiedendo l’inefficacia della clausola di indicizzazione. L’impresa eccepisce l’infondatezza del ricorso, richiamando il set informativo, la scheda di polizza e l’approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 cod. civ.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riqualifica funzionalmente le domande, poco lineari nella loro gradazione, e le legge come richiesta di un intervento correttivo sul contratto fondato sulle asserite carenze informative relative al vincolo poliennale e alla clausola di indicizzazione. La domanda c.d. principale, volta a imporre all’impresa chiarimenti ulteriori, non è accoglibile: l’ambito di cognizione dell’Arbitro, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 6 novembre 2024 n. 215, consente di accertare diritti, obblighi e facoltà del rapporto, non di imporre generiche spiegazioni.

Sul vincolo di durata, il Collegio richiama l’art. 1899, comma 1, secondo periodo, cod. civ., come modificato dall’art. 21 della legge n. 99/2009, che ammette la copertura poliennale a fronte di una riduzione del premio e riconosce all’assicurato, superato il quinquennio, la facoltà di recesso con preavviso di sessanta giorni. Tali contratti sono legittimi ma richiedono oneri di trasparenza, come ricordato da Tribunale Ancona, sez. II, 19.01.2017 n. 95 e dalla lettera al mercato IVASS del 5 novembre 2013. Nel caso concreto il DIP e la scheda di polizza esplicitano durata, impossibilità di recedere prima dei cinque anni e correlato sconto: nessuna violazione è ravvisabile.

Diverso il giudizio sulla indicizzazione annuale. La clausola è prevista nella scheda di polizza e disciplinata dall’art. 1.1 del Modulo Armonia e dall’art. 12 delle CGA del Modulo salute e benessere. Manca però del tutto nell’informativa precontrattuale: né la sezione “Quando e come devo pagare?” del DIP né i DIP aggiuntivi ne fanno menzione. Poiché la determinazione del premio integra il costo che il cliente si impegna a pagare ed è parametro di convenienza dell’intera operazione, l’informazione doveva essere esplicitata nel set informativo, tanto più in presenza di un vincolo poliennale.

Il Collegio rileva uno iato tra contenuto informativo doveroso e obblighi negozialmente assunti. Il difetto informativo può indurre il contraente a ritenere che il premio non subisca variazioni: le clausole di indicizzazione non risultano perciò adeguatamente conosciute né conoscibili al momento della conclusione, con conseguente inefficacia ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., in linea con la decisione AAS n. 701/2026.

Resta assorbita la doglianza sull’aumento applicato nel primo semestre: l’impresa la nega e il ricorrente non offre alcuna allegazione probatoria ex art. 2697 cod. civ.. La domanda di restituzione del premio è quindi respinta. Il ricorso è accolto parzialmente, con condanna dell’impresa al contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di euro 20,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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