Caso fortuito e onere della prova nel risarcimento del terzo trasportato (ABF, n. 1008 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo trasportato che agisce nei confronti dell’impresa assicuratrice è onerato esclusivamente della prova di essere stato trasportato su un veicolo coinvolto in un sinistro con almeno un altro veicolo. Grava invece sull’impresa, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., la dimostrazione del caso fortuito che, ai sensi dell’art. 141 cod. ass. priv., escluderebbe l’obbligo indennitario. Il malore del conducente non integra caso fortuito quando la patologia sia nota o sospettata dallo stesso conducente, perché in tal caso l’episodio alla guida è evento prevedibile. Il modulo CAI sottoscritto dal solo proprietario, non presente al sinistro, costituisce dichiarazione unilaterale soggetta a libera valutazione e non prova il caso fortuito.

Il Fatto

La ricorrente, terza trasportata a bordo di un veicolo assicurato presso l’impresa resistente, subisce un sinistro stradale e riporta lesioni con postumi permanenti. Le forze dell’ordine intervenute individuano quale unico responsabile il conducente del veicolo sul quale la stessa viaggiava, contestandogli violazioni del codice della strada.

L’impresa nega il risarcimento sostenendo che l’evento sarebbe stato determinato da un malore del conducente, qualificato come caso fortuito ai sensi dell’art. 141 cod. ass. priv. A sostegno richiama il modulo CAI e una prenotazione, successiva al sinistro, per una visita specialistica volta ad accertare il morbo di Alzheimer. Eccepisce inoltre il difetto di competenza per valore dell’Arbitro. La ricorrente chiede l’accertamento del diritto all’indennizzo, riservando la quantificazione a fini transattivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza per valore. L’art. 3, comma 4, lett. b), n. 1 del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 fissa in euro 2.500 il limite per le controversie risarcitorie promosse dal terzo danneggiato titolare di azione diretta. La soglia opera però solo quando la domanda abbia ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, non quando riguardi il mero accertamento. Il principio, già affermato dal Collegio con la Decisione AAS n. 333/2026, si applica al caso: la domanda è qualificata in chiave funzionale come accertamento del diritto, con quantificazione riservata. L’eccezione è rigettata.

Nel merito è pacifico che la ricorrente abbia subito un pregiudizio non patrimoniale viaggiando come terza trasportata su veicolo assicurato con l’impresa. Ricorrono quindi i presupposti per l’indennizzo ai sensi dell’art. 141 cod. ass. priv. L’impresa oppone il caso fortuito, ma sul piano probatorio vale l’art. 2697 cod. civ.: provati i fatti costitutivi, spetta alla controparte dimostrare i fatti che fondano l’eccezione. Il Collegio richiama App. Perugia, 27 settembre 2024, n. 666 e Cass. civ., Sez. Un., 30 novembre 2022, n. 35318: il terzo trasportato è onerato solo della prova del trasporto su veicolo coinvolto in sinistro con almeno un altro veicolo.

Il modulo CAI invocato è monofirma, sottoscritto dal proprietario del veicolo, soggetto diverso dal conducente e assente dal luogo dell’incidente. Si tratta di dichiarazione unilaterale, soggetta a libera valutazione ai sensi di Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2018, n. 4010, e priva di carattere dirimente. Quanto alla prenotazione della visita specialistica per il morbo di Alzheimer, essa non prova né l’esito positivo dell’accertamento né che il sinistro sia stato causato da un malore riconducibile a quella patologia.

Il Collegio aggiunge un rilievo decisivo: il caso fortuito, in quanto evento imprevisto e imprevedibile, non è integrato da manifestazioni patologiche di una malattia che il conducente sa o sospetta di avere. In tal caso l’episodio alla guida è prevedibile e non fa venir meno l’obbligo indennitario dell’impresa verso il terzo trasportato.

Elementi indiziari di segno contrario emergono dal verbale delle forze dell’ordine: nessuna menzione di malori o stati confusionali del conducente, e contestazione dell’infrazione di cui all’art. 141, comma 2 C.d.S., che sanziona chi non riesce a mantenere il controllo del veicolo. La causa dell’incidente è ricondotta all’eccesso di velocità. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto all’indennizzo previa quantificazione del danno e condanna dell’impresa al contributo di euro 200,00 a favore di IVASS e al rimborso di euro 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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