Rinuncia al ricorso e improcedibilità dei ricorsi incidentali per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 463 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, depositata fuori udienza e notificata alle altre parti nel termine di cui all’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. quando le parti costituite l’abbiano espressamente accettata e le parti non costituite non abbiano manifestato opposizione. Dalla rinuncia al ricorso principale deriva l’improcedibilità dei ricorsi incidentali per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcun interesse autonomo alla loro definizione nel merito. La declaratoria di estinzione consegue alla verifica del rispetto dell’onere di notificazione, funzionale a consentire alle parti che abbiano interesse alla prosecuzione di opporsi.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dall’impugnazione, da parte del condominio ricorrente e di alcuni condomini, della comunicazione di inizio lavori presentata da tre società di telecomunicazioni per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile nel territorio di un comune bresciano, unitamente all’istanza di autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, ai pareri e alle valutazioni tecniche allegate e alla documentazione progettuale.
Le società istanti hanno proposto ricorsi incidentali avverso l’art. 54 delle NTA comunali e le deliberazioni della giunta e del consiglio comunale che avevano dettato prescrizioni in materia di localizzazione degli impianti. Nel corso del giudizio, dopo l’adozione di provvedimenti cautelari, i ricorrenti principali hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia depositata fuori udienza il 17 aprile 2025 e della sua notificazione alle altre parti il 16 aprile 2025. Richiama l’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui l’atto di rinuncia depositato fuori udienza deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, così da consentire a chi abbia interesse alla prosecuzione di opporsi.
Il Tribunale verifica l’adempimento e ne dà atto per tutte le parti destinatarie, comprese quelle non costituite, che non si sono avvalse della facoltà di opposizione. Le parti costituite, dal canto loro, hanno espressamente accettato la rinuncia e la compensazione delle spese.
Su queste premesse la rinuncia produce l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio esamina poi la sorte dei ricorsi incidentali proposti dalle due società. Ritiene che dalla rinuncia al ricorso principale derivi la loro improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: le impugnazioni incidentali, aventi ad oggetto la disciplina comunale in materia di impianti, erano infatti funzionali alla difesa rispetto all’impugnazione principale e non conservano autonoma ragione di scrutinio una volta venuta meno la controversia introdotta dai ricorrenti.
Il dispositivo dichiara pertanto estinto il ricorso e compensa le spese, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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